PTPC 2019: che cosa aggiungere nel nuovo Piano?

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E’ ormai prossima la data del 31 gennaio 2019, termine previsto per l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Rispondendo a chi ha richiesto un supporto nella elencazione di ambiti utili ai fini dell’aggiornamento del piano, riporto di seguito le prescrizioni dell’Autorità e un breve elenco di argomenti che possono essere oggetto di aggiornamento

La prescrizione normativa e istituzionale

L’ANAC, in diverse occasioni ha ribadito, pur in considerazione della triennalità, l’esigenza dell’approvazione di un nuovo piano, con cadenza annuale.

Già nel comunicato del 13 luglio 2015, il Presidente dell’Autorità affermava: “L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che: «l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione». In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l’organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. La sussistenza dell’obbligo in parola discende, dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance (P.P.), col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve con l’evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione. […] Posta la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento, occorre ulteriormente precisare che la mancata adozione del PTPC 2015-2017 è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114..

Inoltre, nel successivo comunicato del 16 marzo 2018, si afferma: “In sede di vigilanza sui piani l’Autorità ha potuto verificare che, in sede di aggiornamento, molte amministrazioni, invece di realizzare una completa attuazione delle misure di prevenzione procedono con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le disposizioni e di comprensione del testo. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, il PTPC deve essere integrato con il Programma per la trasparenza: la necessaria integrazione degli obiettivi di trasparenza con il piano della performance necessita di una loro previsione annuale nell’ambito della programmazione su base triennale. Si richiama, pertanto, l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale ,valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC 2018-2020).” È, altresì, necessario che ad ogni Piano siano allegate le mappature dei processi.”

La necessità della specifica approvazione di un “nuovo” PTPC è confermata anche nel PNA 2018, laddove “si è richiamata l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC 2018-2020).

A conferma di ciò, “si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.”

gli ambiti di “aggiornamento”

Quindi, i comuni che abbiano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono adottare un modello semplificato, a condizione che dimostrino la sussistenza di assenza sia di fenomeni corruttivi, sia di modifiche organizzative rilevanti.

Certamente, per tutti i Comuni, anche di dimensioni superiori, l’assenza di entrambe le condizioni richiede la predisposizione di un nuovo piano che, nel primo caso contempli l’integrazione delle misure relative agli eventi che hanno dato luogo ai fenomeni correttivi e nel secondo cado che provveda alla riformulazione delle misure in ragione del nuovo modello organizzativo

E’ probabile, inoltre che si possa ritenere che, per i Comuni (di qualunque dimensione) che presentino l’assenza di entrambe le dimensioni, l’onere di aggiornamento sia contenuto e limitato agli aspetti finalizzati alla maggiore completezza del PTPC in ragione di eventuali nuove esigenze.

A tal fine, al netto delle necessità che derivano dall’adeguamento dei Piani rispetto alle prescrizioni e alla loro completezza, elenco di seguito, schematicamente, alcuni ambiti che, a mio avviso, possono essere oggetto dell’adeguamento per l’anno 2019:

  1. Aggiornamento del codice di comportamento. Tale adempimento può essere programmato e riguardare gli ambiti che (per esempio) sono elencati in un precedente articolo (link)
  2. Integrazione tra i sistemi di controllo interno e i sistemi di prevenzione della corruzione, mediante l’integrazione, nelle check list del controllo successivo, di prescrizioni specifiche relative alla trasparenza e all’anticorruzione
  3. Istituzione di un registro telematico per i contratti sotto la soglia dei 5.000 euro, per i quali non si faccia ricorso al mercato elettronico
  4. Acquisto di beni o servizi sotto la soglia di 5.000 euro: Prescrizione specifica relativa all’utilizzo della posta certificata, laddove non si faccia ricorso a piattaforme o al mercato elettronico
  5. Dichiarazione ex art. 6, comma 1 del DPR 62/2013. In conformità alla prescrizioni dell’ANAC (linee guida sul conflitto di interessi nei contratti – in consultazione), richiedere che partecipi a procedure di gara rilasci una dichiarazione (l’ANAC prevede che sia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante l’assenza di conflitto di interessi, oltre a quella già prevista dall’articolo 6, comma 1 del DPR 62/2013
  6. Monitoraggio sulla sostenibilità delle misure. Nonostante che l’Autorità lo richieda da sempre, l’attività non è svolta da tutti gli enti. Allego un modello che si può utilizzare (link)
  7. Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure. sarebbe opportuno schedulare almeno una sessione di monitoraggio, possibilmente, alla scadenza del primo semestre. Allego un documento che si può utilizzare per il monitoraggio delle misure trasversali (link)
  8. Monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di prevenzione. Nonostante che l’ANAC lo richieda costantemente, non tutti gli enti lo effettuano e attendono la scheda del monitoraggio annuale, trascurando il fatto che si tratta di attività obbligatoria e che gli ambiti di indagine non possono limitarsi al “campione” prescelto dall’Autorità. Sarebbe opportuno assegnare all’OIV (o Nucleo) il compito di produrre uno specifico referto, almeno con cadenza quadrimestrale
  9. Verifica di assenza di cause di inconferibilità. Anche questo rientra tra i temi trattati dall’ANAC nella relazione di fine anno. Il monitoraggio non può consistere nell’acquisizione delle dichiarazioni. Si dovrebbe prevedere, al riguardo, sia l’acquisizione del casellario giudiziale, sia il certificato dei carichi pendenti relativo al tribunale di competenza dell’ente, oltre che di residenza del soggetto a cui si conferisce l’incarico.
  10. (per gli enti che non abbiamo già provveduto) Regolamentazione del rilascio delle autorizzazioni agli incarichi esterni. A tal fine è opportuno prevedere limitazioni in caso di conflitto di interessi o incompatibilità, oltre che per attività a favore di soggetti per i quali l’ufficio di appartenenza sia competente al rilascio di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti di tipo accertativo o sanzionatorio.
  11. Ai fini della corretta applicazione dell’art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001, anche in ragione della estensione dell’impossibilità di conferimento dell’incarico anche ai RUP, avvenuta con le linee guida n.3 di ANAC, a mio avviso è opportuno ampliare la fattispecie dei reati, non limitandoli soltanto a quelli contro la P.A:, ma prevedendo l’impossibilità della nomina anche nei casi di truffa (art. 640), falsità materiale (476), ecc.

Quelle che precedono è soltanto una elencazione frettolosa (e senza alcuna pretesa), nella speranza che possa tornare utile a chi non abbia ancora provveduto all’aggiornamento del PTPCT

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