Proposte di aggiornamento del codice di comportamento

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Il nuovo codice nasce nel 2013 e contiene espressioni che, da subito, hanno generato problemi applicativi o di comprensione. L’adozione del nuovo PTPC può essere un’occasione per integrarlo. Propongo alcuni commi che potrebbero rivelarsi utili

  1. all’articolo 3, che riguarda i principi generali, ai fini della corretta applicazione delle prescrizioni contenute nell’art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001, si potrebbe aggiungere questo comma: Il dipendente è tenuto a informare tempestivamente l’Amministrazione se, nei suoi confronti, sia stata attivata l’azione penale, soprattutto con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. In tale circostanza, il segretario/dirigente…, in relazione alle circostanze, valuterà quali azioni proporre al Sindaco o intraprendere direttamente, in ordine a eventuali decisioni relative a possibili incompatibilità o all’esigenze di procedere alla rotazione e spostamento in altro ufficio.
  2. Ancora nell’articolo 3, sarebbe opportuno prevedere i “nuovi obblighi” che derivano dall’emanazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. L’articolo 12, comma 5, richiama la responsabilità riguardo il trattamento dei dati, ma con riferimento ai “rapporti con il pubblico”. Si rende necessario, invece, introdurre prescrizioni specifiche, ancorché brevi e sintetiche, che richiamo gli obblighi comportamentali nella gestione dei dati, sia cartacei, sia informatici. Si potrete aggiungere questo comma: Nel trattamento di dati personali, il dipendente è tenuto al rispetto delle prescrizioni adottate dal Titolare del trattamento e alle istruzioni fornite dal Responsabile per la protezione dei dati personali, in conformità con il Regolamento generale per la protezione dei dati personali, oltre che delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Inoltre deve adottare ogni comportamento idoneo ad garantire l’integrità e la corretta conservazione delle informazioni e dei documenti, sia informatici, sia cartacei, astenendosi dalla divulgazione indebita e consentendo l’accesso ai dati e alle informazioni solo nei casi consentiti dalla legge e dalle prescrizioni adottate dall’Ente. Il dipendente è tenuto, inoltre a informare tempestivamente l’Amministrazione riguardo eventuali situazioni di rischio che possano comportare il deterioramento, la perdita o la violazione di dati, 
  3. Nell’articolo 5 del codice, che prevede l’obbligo di informare in caso di partecipazione ad associazioni che possano generare interferenze, aggiungerei questo comma: In ogni caso, il dipendente, deve astenersi dall’adesione e dalla partecipazione ad associazioni od organizzazioni se ciò potrebbe comportare conflitto di interessi o configurare una possibile interferenza nelle decisioni dell’ufficio di appartenenza o determinare una danno all’immagine dell’ente.
  4. Nell’articolo 6, laddove nel comma 1 si prevede la comunicazione di “tutti” gli incarichi di collaborazione con i privati, in conformità alle istruzioni formulate dall’ANAC nella proposte di linee guida sul conflitto di interessi negli appalti, aggiungerei una specificazione (richiesta proprio dall’ANAC): Il dipendente è tenuto a produrre la comunicazione, prevista nel comma 1, con cadenza annuale, ed è tenuto all’aggiornamento immediato in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interessi non indicata nella dichiarazione originaria.
  5. Nell’articolo 7, che riguarda il conflitto di interessi, se non è stato già fatto, invertendo la struttura dell’articolo, introdurrei la previsione che la situazione di eventuale conflitto non generi automaticamente l’astensione, ma l’obbligo di comunicazione al responsabile del servizio o al responsabile della prevenzione, ai fini della valutazione della eventuale astensione e della conseguente assegnazione della pratica ad altro soggetto. Tutto ciò, avendo cura del rispetto del principio della continuità amministrativa. Aggiungerei questo comma: Resta fermo il principio della continuità dell’azione amministrativa e l’esigenza che la decisione sull’astensione sia valutata in ragione dell’eventuale pregiudizio che potrebbe arrecarsi all’Amministrazione o all’interesse dei cittadini in caso di inerzia. In ogni caso non potrà giustificarsi il ricorso all’astensione laddove si tratti di un’attività di tipo accertativo, sanzionatorio o impositivo, se l’astensione o l’inezia può tradursi in un vantaggio per il destinatario, nè quando si tratti di azioni che siano regolate da norme procedurali e non prevedano alcuna discrezionalità, sia nella scelta delle modalità, sia nella scelta dei tempi. Rimane fermo comunque, l’obbligo di informare tempestivamente il responsabile del servizio o il responsabile della prevenzione ai fini della verifica della correttezza amministrativa e dell’imparzialità.
  6. Nell’articolo 8, che riguarda la prevenzione della corruzione, aggiungerei questo comma: Nel rispetto della prescrizione dell’art. 1, comma 14 della legge 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare. Conseguentemente, ogni dipendente è tenuto ad assicurarne il rispetto, fornendo la necessaria collaborazione ai fini della valutazione della sostenibilità delle prescrizioni contenute nel Piano.
  7. Nell’articolo 9, che riguarda la trasparenza, aggiungerei questo comma: Nel rispetto della prescrizione contenuta nell’art. 45, comma 4 del decreto legislativo 33/2013, Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. Conseguentemente, ogni dipendente è tenuto a collaborare con l’amministrazione per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa
  8. Nell’articolo 10, che riguarda il comportamento nei rapporti privati, aggiungerei questo comma: Il dipendente è tenuto a mantenere un profilo rispettoso delle pubbliche istituzioni, oltre che della propria Amministrazione, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, raduni, incontri e nell’uso di strumenti di comunicazione e social network, nonché in occasione di dichiarazioni a organi di informazione, astenendosi da affermazioni che risultino calunniose o che possano comunque compromettere il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.
  9. Nell’articolo 11, che riguarda il comportamento in servizio, aggiungerei questo comma:  Nei rapporti con i propri colleghi, con i superiori e con gli amministratori, il dipendente deve manifestare la massima collaborazione e il rispetto dovuto, sia al luogo, sia al ruolo rivestito. In ogni caso, il dipendente deve astenersi da giudizi che possano risultare offensivi e da atteggiamenti che possano compromettere il sereno clima di collaborazione necessario al corretto funzionamento dell’Amministrazione.
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