Quando a trattare i dati è una Pubblica amministrazione

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L’articolo 2-ter del “codice della privacy” (decreto legislativo 196/2003), nel comma 1-bis dispone che Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale, è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

Lo stesso comma aggiunge che “La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di  ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.

Quest’ultima disposizione è stata aggiunta con il DL 139/2021 con particolare attenzione alle situazioni di emergenza che rendono necessario il trattamento di dati personali, pur se non vi è una specifica disciplina legislativa al riguardo.

Quando ricorrono tali situazioni, la pubblica amministrazione (o la società in controllo pubblico) possono trattare i dati personali, ma sono tenuti a fornire agli interessati le necessarie informazioni riguardo a:

  • Finalità del trattamento
  • Titolari e responsabili del trattamento
  • Modalità di esercizio dei diritti degli interessati
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