In diversi enti si presenta l’esigenza di presidiare il territorio con particolare riguardo all’abbandono dei rifiuti. Tale fenomeno viene contrastato mediante l’installazione di cosiddette “fototrappole” che consistono in sistemi innovativi di videosorveglianza che, grazie all’utilizzo di Led infrarossi, attivano la registrazione  appena rilevano un movimento all’interno della zona di ripresa.

Trattandosi dei attività di videosorveglianza si rileva che il Garante (provvedimento 18 luglio 2023) ha precisato che il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso. E al riguardo afferma che la gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali.

Da ciò discende, però, che l’Ente, nella qualità di titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), in base al quale il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (v. art. 12 del Regolamento).

Inoltre, come nel caso dell’accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa in materia ambientale (cfr., in particolare, artt. 192, “divieto di abbandono”, e 255, “abbandono di rifiuti”, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689) o dalle ordinanze sindacali sulla gestione e il conferimento dei rifiuti urbani, i Comuni sono tenuti, in conformità al principio di responsabilizzazione, a valutare se, tenuto conto dello specifico contesto locale, il trattamento di dati personali mediante dispositivi video, ai fini dell’accertamento di tali violazioni, sia effettivamente necessario e proporzionato.

LE PRESCRIZIONI DA ADOTTARE

  1. L’ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE

L’attivazione delle “fototrappole” è subordinata alla formale istituzione del servizio, con un provvedimenti nel quale si evidenziano le motivazioni che ne richiedono l’utilizzo. È inoltre necessario che contestualmente si definiscono le modalità di utilizzo della apparecchiature e di gestione delle video registrazioni.

In particolare è necessario indicare:

  • le tipologie e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
  • il soggetto proprietario delle apparecchiature
  • il soggetto a cui viene affidata la manutenzione
  • le modalità di visione delle riprese e i tempi di conservazione

2. LA RESPONSABILITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Trattandosi di un’attività che si caratterizza per il trattamento di dati personali è necessario che sia definita la Responsabilità del trattamento che può essere: interna, con riferimento al Dirigente dell’AREA che dispone il servizio; esterna, riguardo alle attività la cui gestione è affidata a un soggetto esterno.

In quest’ultimo caso (per esempio: attività di manutenzione) è necessario sottoscrivere un disciplinare che definisca gli ambiti di azione e le rispettive responsabilità, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR

3. LA MAPPATURA E L’ANALISI DEL RISCHIO

È necessario che l’attività conseguente all’esercizio delle fototrappole sia “mappata”, cioè specificata riguardo alle fasi di attuazione e alle misure da individuare ai fini della tutela dei dati personali. Per questa ragione è necessario che l’ente predisponga una DPIA (analisi di impatto) da sottoporre all’esame del DPO, contenente l’analisi dei rischi probabili e le azioni richieste al fine del loro contenimento

4. L’INFORMATIVA

Il titolare del trattamento è obbligato a predisporre e rendere visibile “l’informativa di primo livello” mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza.

La stessa informativa deve contenere un riferimento (link o qr code) che consenta agli interessati di prendere visione delle “informazioni di secondo livello”, riportate sul sito istituzionale, che devono “contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del [Regolamento]” ed “essere facilmente accessibili.

Lo stesso Garante precisa che non è necessario rivelare l’ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

  • le informazioni di primo livello

Le informazioni di primo livello consistono in un “cartello di avvertimento” che ha lo scopo di   comunicare, in modo immediato, i dati più importanti, quali: il titolare del trattamento, le finalità del trattamento, la possibilità di tutela per i diritti dell’interessato. La segnaletica di avvertimento di primo livello deve, inoltre, contenere un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni, ad esempio indicando un sito web sul quale è possibile consultare il testo dell’informativa estesa.

  • le informazioni di secondi livello

Si tratta della cosiddetta “informativa” che deve essere riportata sul sito istituzionale dell’ente (il cui link deve essere pubblicato nell’informativa di primo livello) e deve contenere ogni informazione che riguardi: la base giuridica che giustifica l’utilizzo delle videocamere, la responsabilità e la modalità di trattamento dei dati, le modalità e i tempi di conservazione, le modalità di esercizio dei diritti a tutela della protezione dei dati personali.

Si raccomanda, prima di attivare il servizio, di prendere contatto con il DPO