38. Pubblicazione elenco beneficiari della “carta dedicata a te” (decreto 4 giugno 2024)
La carta “dedicata a te” è finalizzata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, nonché di altri benefici, da parte di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica non superiore a 15.000 euro annui. Da ciò si evince che si tratta di un emolumento che viene riconosciuto esclusivamente ai soggetti in condizioni di disagio economico.
In ordine alla diffusione di dati personali di soggetti beneficiari di contributi economici, già nel 2014 il Garante ha fornito specifiche indicazioni imponendo una serie di limiti alla pubblicazione dei dati identificativi, nonché degli elenchi dei destinatari di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.
Conseguentemente, ancorché la pubblicazione sia disposta con il provvedimento prima richiamato, non potrà in alcun modo essere violato il principio della riservatezza e tutela dei soggetti beneficiari richiedendo ogni misura idonea a inibire l’eventuale loro identificazione. Lo stesso testo dell’articolo, infatti, richiede che la pubblicazione avvenga “con modalita’ tali da garantire la riservatezza dei dati”.
Ciò induce a ritenere che la richiesta pubblicazione non ha lo scopo di informare gli interessati. Lo stesso DPCM, infatti, prevede all’articolo 7 comma 3 che i Comuni effettuino una specifica comunicazione agli interessati, completa delle indicazioni sulle modalità di ritiro delle carte.
La pubblicazione dell’elenco nel sito dell’ente, quindi, non è finalizzata a fornire ai beneficiari la notizia riguardante il loro inserimento negli elenchi, ma ha soltanto lo scopo di assolvere a un più ampio obbligo di trasparenza che deve essere inevitabilmente conciliato con le esigenze di riservatezza.
Inoltre è il caso di evidenziare che rimane ferma la disposizione contenuta nell’articolo 26, comma 4 del Decreto legislativo 33/2013 laddove si dispone che “è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti che possano fornire informazioni sullo stato di salute o sul disagio economico sociale”.
È pur vero che trattandosi di benefici che non sono conseguenti ad una istanza non può richiamarsi il numero di protocollo. E si condivide la preoccupazione riguardo alla pubblicazione integrale del codice fiscale poiché si tratta di un dato personale che consente l’immediata individuazione del beneficiario. Si ritiene tuttavia che anche una pubblicazione parziale possa essere lesiva della riservatezza se da questa possano ricavarsi informazioni relative al nome, al cognome e al luogo di nascita.
Per questa ragione, laddove l’Ente intenda pubblicare un elenco che in qualche modo contenga informazioni univoche ricorrendo al codice fiscale, si ritiene opportuno che vengano rimosse quelle informazioni relative al nome, al cognome e al Comune/Nazione di nascita. In tal modo si soddisferebbe l’obbligo prescritto dall’articolo 7, comma 4 del Decreto richiamato limitando le informazioni da pubblicare esclusivamente riferite all’anno, al mese e al giorno di nascita, nonché al codice di controllo (ultima cifra del codice) la cui conoscenza è limitata al Titolare del codice fiscale.