Si chiede se l’ufficio protocollo è tenuto ad inviare il certificato medico del dipendente trasmesso per comunicare l’assenza dal lavoro, al responsabile dell’Area di Appartenenza, al Segretario Comunale e al Sindaco oppure se deve essere protocollato solo all’ufficio Personale.
A seguito dell’introduzione del certificato telematico e dei servizi messi a disposizione dall’INPS, il datore di lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti, mediante accesso al Portale dell’Istituto. E’ possibile, altresì, richiedere all’INPS l’invio tramite PEC degli attestati di malattia.
Già con circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica introduce è stato introdotto l’obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell’INPS, esonerando il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda.
Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia, secondo quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro.
Inoltre, se il datore di lavoro lo richiede, il lavoratore è tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato/attestato di malattia telematico (PUC) comunicato dal medico.
Qualora in caso di impossibilità di accesso al servizio telematico di trasmissione, il medico curante rediga il certificato in modalità cartacea, il lavoratore, entro due giorni dalla data del rilascio, deve trasmettere copia del certificato – privo dei dati di diagnosi – alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato in originale all’Istituto previdenziale.
Si tratta di una verifica che viene esercitata nell’ambito delle competenze datoriali che, tuttavia, non deve essere estesa ad altri soggetti dell’ente. Non si giustifica la comunicazione della malattia al Sindaco o al Segretario comunale. E soprattutto, tale comunicazione non è opportuna in considerazione della particolarità del dato.
Un’eventuale accesso da parte di un organo sovraordinato potrebbe giustificarsi in occasione di un controllo, se ciò sia necessario e giustificato, ma non in modo sistematico.