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Il nostro ente, a seguito delle comunicazioni di ANAC e delle conseguenti richieste da parte dell’organismo di valutazione, si trova a dovere decidere riguardo alla pubblicazione degli incarichi ex articolo 18 del dlgs 33/2013. Poichè sulla questione vi sono diversi orientamenti, qual è la sua posizione?

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La questione riguardante la pubblicazione degli incentivi tecnici previsti nell’articolo 45 codice dei contratti (dlgs 36/2023) è oggetto di diverse prospettive di osservazione e interpretazione che hanno portato a considerazioni contrastanti anche tra le Autorità indipendenti.

Al riguardo, faccio riferimento alle FAQ di ANAC che nel n. 5 dell’elenco affermano, in via generale, che non debbano essere pubblicati gli “incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro”. In tal senso potrebbe quindi ritenersi che gli incarichi relativi agli incentivi, di qualsiasi natura, non siano oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del DGLS 33/2013. Tuttavia, con una successiva deliberazione n. 1047/2020 la stessa Autorità afferma, invece, richiamando la propria deliberazione n. 1310/2013, che debbano essere pubblicati i dati relativi agli incarichi riguardanti i contratti pubblici. E dello stesso tenore è il parere del MIT n. 3041/2024 che richiama le deliberazioni di ANAC, nonché la successiva comunicazione di ANAC n. 2764/2025, nella quale si ribadisce l’obbligo di pubblicazione dell’elenco degli incentivi comprensivo dei nominativi dei dipendenti a cui sono destinati.

E’ da evidenziare, tuttavia, che è di diverso avviso il Garante per la protezione dei dati personali. Infatti, già con parere n. 129/2025 quell’Autorità ha affermato che “la disciplina statale in materia di trasparenza non prevede obblighi di pubblicazione in generale delle attività e ruoli svolti da dipendenti pubblici o delle relative retribuzioni, fatta eccezione per i soggetti che ricoprono specifici incarichi, quali ad esempio gli organi di vertici, i dirigenti, i consulenti.”

La stessa Autorità garante, inoltre, con successivo parere n. 471/2025 ha affermato che l’ostensione dei dati di cui si tratta può determinare “un’interferenza spropositata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti controinteressati”, i quali “potrebbero subire ingiustificati pregiudizi e ripercussioni negative sul piano professionale, sociale e relazionale”. E concludendo afferma che l’eventuale ostensione è da ritenersi in contrasto con il principio di minimizzazione dei dati.

Peraltro, vale la pena di evidenziare che, con deliberazione n. 495 del 25 settembre 2024 l’Autorità Anticorruzione ha prescritto la anonimizzazione dei soggetti percettori di pagamenti nel caso in cui questi fossero delle persone fisiche. Da ciò consegue l’insorgere di ulteriori dubbi riguardo alla possibilità di pubblicare i singoli emolumenti corrisposti a dipendenti pubblici indicandone anche i nominativi.

La contraddizione è ancora più evidente se si considera che secondo l’ANAC dovrebbero oscurarsi le generalità di un professionista il cui compenso deriva dal conferimento di un incarico i cui estremi, compresi il. nominativo e il curriculum, sono pubblicati (ex art.15) e nel contempo. E di converso, si pubblica in forma aggregata la spesa per i compensi relativi al salario accessorio, proprio per anonimizzare i beneficiari, ma si richiede di fare un’eccezione, senza alcuna prescrizione normativa, per quelli riguardanti gli incentivi tecnici.

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra specificato, pur volendo attribuire pregio alle argomentazioni prodotte dall’ANAC, benché contraddittorie, non si può non prendere nella giusta considerazione quanto evidenziato, in senso opposto, dal Garante che, sulla questione, ha manifestato coerenza e utilizzato riferimento normativi e argomentazioni che appaiono convincenti.

Non è da trascurare, inoltre, che, ancorché all’ANAC sia riconosciuta la competenza sulla disciplina della trasparenza amministrativa, pur sempre nell’ambito del quadro normativo vigente, la materia riguardante il trattamento dei dati personali e le eventuali violazioni è di stretta competenza del Garante per la protezione dei dati personali i cui orientamenti al riguardo sono da considerarsi prevalenti.

Tale prevalenza non è da intendersi come una scelta di preferenza tra un’Autorità o l’altra, quanto invece in relazione alle conseguenze che una eventuale violazione possa determinare. Appare infatti particolarmente rischiosa per l’ente la pubblicazione dei dati secondo la modalità prescritta da ANAC poiché, nel caso in cui i dipendenti di cui sono pubblicate le generalità ritengano di essere oggetto di una violazione di dati personali e rivolgano una segnalazione al Garante, ciò potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni senza alcuna possibilità di invocare la mancata conoscenza dell’Autorità riguardo alla questione in oggetto.

Certamente sarebbe opportuno che le due Autorità trovino una soluzione razionale che soddisfi le esigenze di trasparenza senza comportare alcun rischio interpretativo. Ma nelle more di un auspicabile intervento risolutore, che potrebbe contribuire a fornire la necessaria certezza all’esercizio della trasparenza, appare più saggio invitare l’Ente ad adottare comportamenti di cautela che lo mettano al riparo da eventuali contrasti interni e da possibili sanzioni.

Conseguentemente, invitando l’Ente ad astenersi dalla pubblicazione dei nominativi dei destinatari, potrebbe consigliarsi la pubblicazione di dati aggregati, dai quali si possa evincere l’ammontare complessivo destinato agli incentivi.