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Il nostro ente ha ricevuto una richiesta di un consigliere comunale per l’accesso all’elenco dei contribuenti morosi. È possibile accogliere l’istanza?


Al riguardo, al fine di fornire una risposta che risulti confortata da autorevoli orientamenti, si riporta uno stralcio del parere espresso dal Ministero dell’Interno in data 9 novembre 2022.

[…] Il Garante per la Protezione dei dati personali, nel parere 9753567/2022 concernente l’istanza di accesso civico, ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.33/2013, avente ad oggetto la copia dei pagamenti dei tributi ICI, IMU e TARSU di tutti gli amministratori di maggioranza e minoranza di un comune, ha osservato come “… l’ostensione del ‘complesso’ dei dati e delle informazioni richieste … determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale (soprattutto in ambiti territoriali di dimensioni ridotte) e la cui conoscenza – tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art.5-bis, comma 2, lett.a), del d.lgs. n.33/2013.”

Tuttavia, prosegue il parere ministeriale, “Il caso esaminato dal Garante si riferisce all’istanza di un cittadino ai sensi dell’art.5 del d.lgs n.33/2013, mentre la questione in esame riguarda il diritto di accesso dei consiglieri che trova specifica disciplina nell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 avente una ratio e delle finalità diverse rispetto all’istituto dell’accesso civico. 

[…] 

Più recentemente, il T.A.R. Friuli Venezia Giulia-Trieste, Sez.I, con sentenza del 9 luglio 2020, n.253, pur riconoscendo il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, diritto ampiamente affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto non assentibile “la pretesa dell’interessato, non assistita da alcun corrispondente obbligo di legge gravante sull’ente civico, di esercitare il diritto in questione nella modalità a lui più gradita”, precisando che non si possono “invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000”.

Si segnala che il Consiglio di Stato, Sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089 ha precisato che il diritto di accesso del consigliere comunale è sottoposto alla regola del “ragionevole bilanciamento” propria dei rapporti tra diritti fondamentali. 

L’Alto Consesso ha evidenziato che, se da un lato è vero che il diritto di accesso di un consigliere comunale è più ampio, ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs.n.267/2000, per il proprio mandato politico-amministrativo, rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n.241/1990, “è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con quest’ultimi”. 

Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso, espresso dall’art.43, comma 2, del d.lgs.n.267/2000, è sottoposto con il richiamo alle notizie ed alle informazioni che possono essere richieste all’ente locale se si rivelino utili all’espletamento del proprio mandato. 

Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. 

Pertanto, l’esercizio del diritto di accesso è finalizzato, certamente all’espletamento del mandato, costituendone il presupposto che lo legittima ma è anche, al tempo stesso, un suo limite, in quanto è funzionale esclusivamente allo svolgimento della missione del consigliere comunale (Cons. Stato, sez.V, sentenza 26 settembre 2000, n.5109). 

Ciò premesso, nel caso in esame si dovrà assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella richiesta di accesso, individuando soluzioni che contemperino il diritto dei consiglieri sancito dall’art.43 TUOEL con i principi giurisprudenziali richiamati.

Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato.  

Ciò premesso, nel caso in esame si dovrà assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella richiesta di accesso, individuando soluzioni che contemperino il diritto dei consiglieri sancito dall’art. 43 TUOEL con i principi giurisprudenziali richiamati.

Sulla base delle indicazioni sopra riportate e dall’esame della richiesta si evince, innanzitutto, che non vi sia alcuna giustificazione che possa sostenere l’accesso agli elenchi dei contribuenti relativi ad anni lontani, nè può riconoscersi in tale richiesta il richiesto esercizio del mandato.

Per quanto riguarda, comunque, l’accesso a informazioni “specifiche”, si ritiene che ciò possa essere consentito, nella forma della visione e non della copia, a salvaguardia della tutela della riservatezza che, nel caso di specie, potendo potenzialmente rivelare eventuali fragilità derivanti da possibile incapienza. Resta inteso, tuttavia, che l’accesso a tali informazioni deve comune rispettare le prescrizioni contenute nell’articolo 43 del TUEL, laddove di richiede il rispetto del segreto. E ciò deve essere oggetto di uno specifico monito da parte dell’ente, affinchè i soggetti che ottengono l’informazione siano consapevoli delle responsabilità personali in caso di indebita divulgazione delle notizie e dei dati personali.