26. Un dipendente pubblico può opporsi alla rilevazione della temperatura perché dato sensibile?
Alcuni enti hanno richiesto informazioni in ordine agli adempimenti da effettuare allo scopo di garantire la necessaria sicurezza ai dipendenti e alle persone che frequentano la sede dell’ente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente. A tal fine ritengo utile riepilogare di seguito le norme che dettano specifiche disposizioni alle pubbliche amministrazioni:
- DPCM 10 aprile 2020 art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale.
- Comma 1, lettera a) “nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle aree di accesso le strutture del servizio sanitario, nonché a tutti i locali aperti al pubblico […] sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da COVID -19 del 3 aprile 2020 tra il Ministro per la pubblica amministrazione e le amministrazioni sindacali
- Punto 3: garantire ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale.
- Punto 4: laddove non sia possibile effettuare attività da remoto o si tratti di servizi indifferibili, dovranno essere organizzati degli “appuntamenti cadenzati”, prevedendo che il personale sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e siano implementate le azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal protocollo per il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
- Punto 7: contingentare l’accesso agli spazi comuni con la previsione di ventilazione, aerazione e mantenimento della distanza di sicurezza.
- Punto 8: assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza
- Punto 9: laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19, procedere alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore, ai fini dello svolgimento della pulizia e della sanificazione dei locali.
- Punto 10: nel caso di isolamento momentaneo di un dipendente, fornire le necessarie garanzie in ordine alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono essere osservate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
- DPCM 26 aprile 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”: Art. 1, co. 1, l. b) “i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante”; l. c) “e’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
- Protocollo 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:
- Punto 2:
- il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazione dell’OMS
- L’ingresso in azienda dei lavoratori risultati positivi al Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione del tampone”.
- Punto 2:
- Lo stesso documento inoltre contiene indicazioni specifiche in ordine all’ingresso da parte di persone estranee e alla pulizia e alla sanificazione dei locali.
Dal quadro normativo sopra rappresentato si deducono diverse prescrizioni che rappresentano gli ambiti di responsabilità per le pubbliche amministrazioni al fine di garantire la salubrità dei locali e la tutela dell’incolumità dei pubblici dipendenti.
Giova precisare che le disposizioni richiamate rivestono un diverso rango, conseguentemente, i DPCM si riferiscono alla generalità dei cittadini, mentre quelle richiamate nei protocolli sono da intendersi relativi agli ambiti di rappresentanza dei soggetti che le sottoscrivono.
Conseguentemente, poiché la disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è contenuta nel documento siglato il 3 aprile, qualcuno ha sollevato obiezioni sulla estensibilità agli uffici pubblici del contenuto del protocollo siglato il 24 aprile tra il Governo e le organizzazioni sindacali rappresentative delle “attività professionali e delle attività produttive”.
L’esigenza è particolarmente avvertita con riferimento a quegli ambiti che sono previsti esclusivamente nel protocollo più recente, ma la cui applicazione potrebbe ingenerare situazioni di conflitto con i lavoratori del comparto pubblico. Mi riferisco in particolar modo alla possibilità che i datori di lavoro procedano alla rilevazione della temperatura dei dipendenti.
Si ha notizia, infatti, di dipendenti che si sono rifiutati di sottoporsi alla rilevazione ritenendola un arbitrio del datore di lavoro, non previsto da alcuna disposizione normativa, peraltro esposta a rischi in ordine al trattamento dei dati personali.
Al riguardo è opportuno precisare che pur riconoscendo il dovuto pregio alle osservazioni sopra riportate, per il datore di lavoro, si tratterebbe di dovere contemperare due interessi contrapposti: a) l’interesse alla tutela dei dati personali; b) l’interesse alla pubblica incolumità.
Pur trattandosi di due ambiti che meritano particolare attenzione, non si può trascurare il fatto che il primo può trovare ogni rimedio attraverso l’applicazione delle misure prescritte dalle norme vigenti, compresa la responsabilizzazione degli operatori del trattamento. Il secondo, invece, ai fini della sua tutela, necessita l’adozione di misure che per essere efficaci hanno bisogno di acquisire ogni informazione utile sullo stato di salute di tutti i frequentatori dei locali comunali, nell’interesse della collettività, compresi i singoli dipendenti, a cui si richiede la rilevazione della temperatura, al pari di ogni altro soggetto che acceda presso gli uffici.
Peraltro, qualora, a seguito della rilevazione disposta dall’ente, un dipendente, o chiunque altro, risultasse affetto da febbre con temperatura superiore a 37,5°, in ottemperanza alle prescrizioni del DPCM, sarebbe obbligato a sospendere ogni occupazione e recarsi immediatamente dal proprio medico curante o contattarlo telefonicamente. E se risultasse che lo stato febbrile dipende da un contagio da virus COVID-19, l’intero ente dovrebbe procedere alla chiusura temporanea, come prescritto dal protocollo siglato il 3 aprile.
E’ comunque il caso di precisare che la verifica della propria temperatura corporea è un onere richiesto a ogni cittadino in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020. E che l’eventuale registrazione della temperatura è effettuata esclusivamente qualora risulti superiore a 37,5°. Conseguentemente, il rifiuto della rilevazione non ha alcuna ragione a sostegno se la temperatura è inferiore e risulta, invece, necessario, a tutela della pubblica incolumità, se risulta superiore.
Da quanto sopra si evince che, a giudizio di chi scrive, l’eventuale rilevazione della temperatura disposta dal datore di lavoro, sia in modo sistematico, sia a campione, è da intendersi legittima e necessaria ad assicurare quelle misure di prevenzione che discendono dalla responsabilità riguardo la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che accedono al Comune.
L’interesse alla tutela dei dati personali non viene assolutamente disatteso se l’ente definisce in modo dettagliato il processo individuando le responsabilità del trattamento, i soggetti a cui è affidato il compito di rilevare la temperatura e le modalità di acquisizione e conservazione delle informazioni, nonché di distruzione a conclusione dell’emergenza, avendo riguardo alla particolare riservatezza delle informazioni, trattandosi di dati sanitari.