Il nostro Comune ha intenzione di pubblicare le foto degli eventi pubblici organizzati dall’ente. Chiediamo di sapere se è lecito o se richiede il consenso delle persone che sono riprese
E’ necessario distinguere tra la ripresa di persone in luogo pubblico e la divulgazione di quelle immagini. Nel primo caso è lecito fotografare o filmare persone che si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché le foto non vengano pubblicate.
Nel secondo caso, cioè per quanto concerne la divulgazione, è opportuno richiamare l’articolo 96 della Legge sul Diritto d’Autore afferma che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.
Il successivo articolo 97, inoltre, precisa che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Tuttavia, tale possibilità di divulgazione, dopo l’entrata in vigore del GDPR, deve essere conciliata con il diritto alla riservatezza. Nel nuovo regolamento europeo 2016/679, infatti, le riprese fotografie o filmate sono considerate dati personali. Attraverso la foto, infatti, è possibile identificare una persona, cogliere eventuali specifici atteggiamenti o abbigliamenti che rivelino scelte personali ideologiche, religiose, ecc. E ciò richiederebbe, ogni volta che viene pubblicata una foto che ritrae, in modo inconfondibile, un determinato soggetto, il suo consenso esplicito e consapevole.
Ma giova precisare che il Garante, con il provvedimento n. 179/2025 ha affermato che “il trattamento di dati personali relativo alla raccolta di immagini in luoghi pubblici o aperti al pubblico allo scopo di documentare eventi anch’essi pubblici e fatti di cronaca quale quello generalmente svolto dalle agenzie fotografiche deve considerarsi rientrante nell’attività di libera espressione del pensiero e di informazione ogni qualvolta sia strumentale alla pubblicazione delle immagini medesime a scopo informativo, a corredo di articoli di cronaca o pubblicazioni analoghe”.
Peraltro è da puntualizzare che, trattandosi di una ripresa in occasione di evento pubblico, e non in occasione di una situazione accidentale, ogni soggetto che vi partecipa lo ha scelto liberamente ed ha piena conoscenza della circostanza che possa essere ripreso, sia da altri partecipanti, sia dagli organizzatori dell’evento.
Resta inteso che tale considerazione vale nella misura in cui l’immagine riprodotta e divulgata non risulti pregiudizievole, in ragione di atteggiamenti o vicinanze inconsapevoli a persone o situazioni che ne possano compromettere la personale reputazione.
Rimane fermo, comunque, il divieto di pubblicare sui social network immagini che si traducano in primi piani specifici, senza il consenso esplicito degli interessati.
Un discorso a parte deve essere effettuato nel caso di pubblicazione di foto che riguardano minori, per i quali è sempre richiesto il consenso di entrambi i genitori.
In estrema sintesi: È lecito pubblicare la foto panoramica di un evento che riprende la folla che partecipa a un evento. La risoluzione può essere tale da consentire la identificazione di soggetti che consapevolmente vi hanno partecipato (purché non siano minori) ma a condizione che la divulgazione avvenga sui mezzi di informazione e non sui social network, poiché in quest’ultimo caso i soggetti possono trovarsi, inconsapevolmente coinvolti in scambi di opinione che esulano dalla mera presenza sul posto. Sono, in ogni caso, da escludere le foto che ritraggono minori riconoscibili. La divulgazione che ritrae specifici gruppi di persone in posa, deve essere esplicitamente autorizzata dagli stessi interessati.