Il nostro ente ha intenzione di installare alcune videocamere finte con lo scopo di scoraggiare l’abbandono di rifiuti. Ci chiediamo se ciò è lecito e se può comportare comunque la violazione del trattamento dei dati personali.

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La questione oggetto della richiesta è presa in esame dal Garante che nelle FAQ attualmente consultabili sul sito dell’Autorità Garante (n.16) precisa che “la normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni). Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente.”

Già con un provvedimento del 30 dicembre 2003 la stessa Autorità aveva affermato che  “l’installazione di una finta telecamera, non in grado di riprendere immagini o suoni, non comporta un trattamento di dati personali. Il ricorso presentato al Garante dalle persone che ritengono di essere state riprese, e relativo al trattamento delle informazioni eventualmente raccolte, è quindi inammissibile”.

Tuttavia, con un provvedimento generale del 30 Aprile 2004, il Garante pone un limite alla installazione di videocamere spente o finte, affermando che “l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

Da quanto sopra si evince che l’utilizzo di apparecchiature di video sorveglianza, a mero scopo di deterrenza, non comportano, evidentemente, una violazione del trattamento dei dati personali, né costituiscono occasione per la richiesta di tutela da parte di cittadini. Ma possono comportare possibili spiacevoli conseguenze se la semplice installazione possa produrre l’effetto di alimentare nei cittadini una infondata condizione di protezione e sicurezza, anche se ciò non parrebbe fare insorgere dirette responsabilità in capo all’Amministrazione.

Conseguentemente, se le videocamere “finte” si limitano alla deterrenza di specifici comportamenti e il raggio di azione si limita a un’area specifica  (p.esempio: il conferimento incontrollato di rifiuti), certamente non vi è alcuna violazione del trattamento e difficilmente può configurarsi alcuna possibile responsabilità conseguente alla mancata attivazione. Lo stesso non può dirsi nel caso in cui le stesse videocamere vengano collocate in spazi aperti alla pubblica frequentazione.

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