Nel nostro ente, una dipendente ha espresso il rifiuto di assumersi la responsabilità relative al trattamento di dati personali, anche se come semplice “incaricato”. Le chiediamo se tale rifiuto sia consentito o se comporti eventuali conseguenze. E in caso negativo quali azioni possono essere intraprese.
il quesito è già stato oggetto di una specifica trattazione da parte del tribunale di Udine (ordinanza n.504/2023) che specificamente afferma:
“La lettera di designazione quale incaricato al trattamento dei dati personali, oltre a contenere le indicazioni
normative e a definire l’oggetto e i limiti del trattamento stesso, nonché a fornire le necessarie istruzioni operative interne) prevede altresì che il designato accetti espressamente gli impegni: i) a trattare i dati personali altrui nel rispetto della disciplina di legge applicabile (oltre che delle specifiche indicazioni aziendali); ii) a svolgere la specifica formazione sul punto fornita dalla datrice di
lavoro; iii) a mantenere la dovuta riservatezza sui dati personali trattati nell’esecuzione delle mansioni professionali svolte.
Se dunque è vero che la nomina quale persona designata al trattamento dei dati personali ha natura unilaterale essendo un atto che promana dalla parte datoriale, è tuttavia altrettanto vero che ogni nomina/designazione per lo svolgimento di determinate mansioni/incarichi implica una accettazione da parte del destinatario di quell’atto (senza la quale la nomina non può produrre i propri
effetti), che in base ai principi generali dell’ordinamento deve rivestire la stessa forma dell’atto presupposto.
La mancata accettazione da parte del lavoratore dell’incarico conferitogli dal datore porta a conseguenze nella gestione del rapporto di lavoro che si producono su diversi piani: violazione del generale dovere di lealtà e correttezza nell’esecuzione del rapporto, inadempimento dei doveri contrattuali, integrazione di condotta disciplinarmente rilevante”