Con il provvedimento n. 471 dell’8 agosto 2025 il Garante per la protezione dei dati personali risponde a un parere richiesto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR riguardo al diniego di quell’ente a una richiesta di eccesso civico avendo come oggetto l’«elenco dei dipendenti con [l’]attribuzione della indennità incentivante disposta dal Codice degli appalti».
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso per motivi inerenti alla protezione dei dati personali – ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 – richiamando il precedente parere dello stesso Garante (provv. n. 129 del 10/3/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10120246) e aggiungendo, fra l’altro, che:
– la «richiesta in esame comporta l’ostensione di dati personali, anche di natura patrimoniale, relativi a tutti i dipendenti dell’Ente beneficiari di incentivi per funzioni tecniche, corrisposti ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. [oggi trasfuso nell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023]»;
– «la divulgazione dell’elenco nominativo dei dipendenti con l’indicazione analitica delle somme corrisposte a ciascuno a titolo di incentivo determinerebbe la diffusione di dati personali di natura economico-finanziaria, comportando un pregiudizio alla riservatezza degli interessati».
Al riguardo il Garante afferma che Le informazioni chieste tramite l’accesso civico riguardano quindi dati identificativi dei dipendenti del CNR che hanno svolto funzioni tecniche nell’ambito delle procedure di gara di appalto e hanno ricevuto somme, liquidate a titolo di incentivo per i compiti svolti secondo l’art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Tali somme, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, hanno «natura retributiva» (cfr. Corte di Cassazione, sez. civ. sentt. nn. 10222/2020, 21398/2019, 8522/2015, 19328/2012, 8344/2011, 17536/2010).
E prosegue affermando che la disciplina statale in materia di trasparenza, non prevede obblighi di pubblicazione in generale delle
retribuzioni, attività e ruoli svolti da tutti i dipendenti pubblici, ma solo per soggetti che ricoprono specifici incarichi, quali ad esempio gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013. Per tali soggetti sussiste una specifica disciplina di settore che prevede specifici oneri di trasparenza fra cui la pubblicità dei relativi compensi connessi all’assunzione della carica e agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che per questi dati non è possibile richiamare alcun motivo di protezione dei dati personali.
Quanto invece all’ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato dei dati personali riferiti a dipendenti e lavoratori, questa Autorità si è già espressa con ampiezza di argomentazioni in numerosi casi sull’accesso civico ad attività lavorative, retribuzioni, buste paga, cedolini dello stipendio, tipologia contrattuale, costo ore lavorate, straordinari, valutazioni, progressioni economiche, ecc., ritenendo sussistere il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
In tale contesto – conformemente al precedente parere del Garante n. 129/2025 e ai provvedimenti ivi citati – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, il CNR abbia correttamente respinto l’accesso civico ai dati richiesti, che contengono dettagli relativi alle attività lavorative esercitate (come la partecipazione a procedure di appalto) e alla retribuzione ricevuta, indicativa peraltro anche situazione economico-patrimoniale dei dipendenti. La relativa ostensione infatti – tenendo conto della tipologia dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti nonché del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti controinteressati, i quali potrebbero subire ripercussioni negative sul piano professionale, sociale e relazionale, esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando ingiustificati pregiudizi da parte di terzi esterni all’ambiente lavorativo, causando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. È inoltre necessario tenere conto anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). L’ostensione di dati di dettaglio dell’attività lavorativa è, inoltre, contraria al principio di minimizzazione dei dati laddove non «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità» di trasparenza ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD.