GREEN PASS: il trattamento dei dati in caso di accertamento delle violazioni

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Come è noto, dal 15 ottobre 2021, per effetto delle disposizioni contenute nel DL 127/2021 che modifica il DL 52/2021 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 10 ottobre scorso, ogni pubblica amministrazione ha l’onere di verificare che ogni dipendente o collaboratore o appaltatore di il possesso della “certificazione verde – Green pass”.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che nel corso dell’attività di verifica non è prevista alcuna acquisizione di dati personali. Dunque, anche la sola annotazione delle persone su cui si è operata la verifica o la semplice spunta di nomi contenuti in un elenco, può considerarsi come trattamento di dati personali che non trova alcuna giustificazione in una norma di legge.

Le sole attività che richiedono il trattamento di dati personali sono quelle che scaturiscono dall’attivazione di eventuali procedimenti di accertamento delle violazioni degli obblighi di possedere ed esibire la certificazione verde.

Peraltro, trattandosi di un processo specifico, tale adempimento è opportuno che sia incluso all’interno del registro del trattamento e che il destinatario dell’accertamento sia “informato” sulle modalità di svolgimento del processo e di conservazione e gestione dei dati.

A tal fine di seguito riporto la mappatura-tipo del processo (che sarà mia cura inserire nel vostro registro del trattamento) e l’informativa-tipo da consegnare al destinatario dell’accertamento della violazione.

processo green pas con valutazione di impatto

INFORMATIVA green pass

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