34. Quali dati personali pubblicare nelle procedure concorsuali?

A seguito di una recente deliberazione di ANAC qualcuno afferma che è stato ripristinato l’obbligo di pubblicazione dei nomi dei concorrenti nelle procedure concorsuali. È vero? Quali sono i dato che si possono pubblicare?

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La deliberazione di ANAC che viene spesso richiamata fa riferimento a un Comune che, per eccesso di precauzione, ha ritenuto di oscurare i nomi dei vincitori di una selezione pubblica, violando il principio affermato nel DPR 487/1994 che all’art.15, comma 5 (nella versione precedente) prevedeva la pubblicazione delle sole “graduatorie dei vincitori”, quindi non degli idonei. Pertanto non vi è alcuna nuova decisione di ANAC in proposito, nè potrebbe esserci poiché la materia riguarda il trattamento dei dati personali con riferimento alle disposizioni in materia di procedure concorsuali.

E a tal proposito il Garante, con proprie ordinanze (30 gennaio 2020 e 23 marzo 2023) ha ribadito (sanzionando gli enti che contravvenivano a tali disposizioni) che le “norme dispongono che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi”.

La novità di rilievo, invece, deriva dalle importanti modifiche introdotte con il DPR 16 giugno 2023, n. 82 che ha sostanzialmente sostituito diversi articoli del DPR 9 maggio 1994, n. 487.

In particolare sono stati abrogati i commi 4,5 e 6 dell’articolo 15 che al comma 6 adesso reca “6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell’amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa.”

Conseguentemente si configura una nuova “base giuridica” che richiede la pubblicazione, non più dei soli “vincitori”, ma della intera “graduatoria dei concorsi”.

Peraltro l’articolo 7, comma 5 del nuovo DPR prevede: “5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6. L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso.”

Da ciò discende un nuovo obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale che, ad avviso di chi scrive, meriterebbe una regolamentazione, per evitare di rendere note sul sito informazioni riferite ai concorrenti che non hanno superato le prove.

Da quanto sopra, a giudizio di chi scrive, è obbligatorio pubblicare l’elenco dei vincitori e degli idonei, riportato soltanto il nome e il cognome e la posizione in graduatoria. Non appare opportuno pubblicare l’elenco dei non idonei. E a conclusione delle sedute è opportuno pubblicare gli esiti, ma utilizzando indicatori numerici e non dati personali, proprio a tutela di chi potrebbe, anche per regioni contingenti, essere incorso in una prova d’esame non idonea. L’interesse pubblico, infatti, riguarda l’esito delle prove, non il giudizio su tutte le persone che le hanno sostenute.

 

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