15. la pubblicazione dei dati ex art.14, per dirigenti e p.o., dopo la sentenza della Corte Costituzionale

Chiedo di sapere quali siano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.20/2019, gli obblighi di pubblicazioni previsti nell’articolo 14 del dlgs relativi ai dei dirigenti e alle Posizioni organizzative


Con la sentenza n.20/2019, giustamente da Lei richiamata, la Corte Costituzionale ha assunto due importanti decisioni che si possono riassumere come segue:

1) dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

2) dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-ter,del d.lgs. n. 33 del 2013,

3) Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Da ciò discende che non deve applicarsi la disposizione dell’art.14, comma 1-bis laddove si prevede “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.”, limitatamente alla richiamata lettera f) del comma 1 dello stesso articolo. Ciò vuol dire che per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non vige l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale delle “dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano”

E poiché le altre questioni sollevate non sono state riconosciute degne di pregio, ai dirigenti dell’ente compete il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti all’articolo 14, comma 1. E compete all’Amministrazione procedere alla pubblicazione delle relative informazioni.

Peraltro, al riguardo, è opportuno precisare che gli obblighi di pubblicazione relativi all’articolo 1, per espressa previsione contenuta nella deliberazione ANAC 1310/2016, sono da intendersi di “pubblicazione tempestiva”, ai sensi dell’art.8, comma 1, del decreto legislativo 33/2013.

Per quanto concerne le posizioni organizzative, l’articolo 14, comma 1-quinqiues, prevede “Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.”

Tale ultima estensione non è stata oggetto di rilievo di incostituzionalità e certamente può ritenersi che riguardi esclusivamente gli obblighi previsti a carico dei dirigenti, quindi con esclusione della lettera f) dell’art. 14.

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