31. L’accesso e la copia delle liste elettorali

il nostro Comune ha ricevuto una richiesta di copia delle liste elettorali da parte di un’associazione che afferma di effettuare rilevazioni statistiche nel territorio. Chiediamo di sapere se siamo tenuti ad accogliere la richiesta


L’accesso alle liste elettorali è disciplinato dall’articolo 51 del DPR 223/1967, testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. In particolare, l’articolo 51, al comma 5, prima della modifica introdotta dall’articolo 177 del decreto legislativo 196/2003, Codice della privacy, consentiva a chiunque di “copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali”, ma la norma vigente prescrive, invece, che “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

Al riguardo il Tar Sardegna, con la sentenza 148/2011 ha ritenuto legittimo il diniego opposto da un Comune a una richiesta, in quanto non adeguatamente motivata.

Nella sentenza si legge infatti che “il richiedente deve indicare chiaramente e specificatamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al soggetto che deve applicare la norma (il comune e in seconda istanza il giudice), di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge.”
E si aggiunge che “spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza (in questo caso al comune) entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo, dichiarata da parte del richiedente, sia conforme all’attività del soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato articolo 177/2003”.

 Si può rilevare che l’articolo 177 risulta abrogato, così come previsto nell’art. 27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 101/2018, tuttavia è da ritenere che la disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 51 del DPR 223/1967 sia da considerarsi vigente.

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