29. Quali informazioni pubblicare in caso di procedura concorsuale?

Secondo quanto previsto dal bando “Si provvederà alla pubblicazione del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice e sottoscritto dalla stessa, contenente la graduatoria della selezione all’Albo pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell’ente -Amministrazione Trasparente- Bandi di Concorso.

Le superiori forme di pubblicità avranno effetto di notifica per tutti gli interessati. Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi alla graduatoria entro e non oltre il periodo di pubblicazione della stessa all’albo pretorio on line.
La Commissione alla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria di selezione, esaminati gli eventuali rilievi o opposizioni trasmette i verbali, dal quale si evince il percorso seguito per la formazione della graduatoria finale, al responsabile competente in materia di personale che provvederà con atto formale all’approvazione della graduatoria di merito e alla nomina del vincitore della selezione”

Fermo restando che ogni concorrente è personalmente notiziato tramite pec sull’esito della propria prova (scritti, orali e titoli), si chiede di voler fornire delle indicazioni operative sui dati da pubblicare.
Ad es. sarebbe possibile pubblicare soltanto l’elenco nominativo del vincitore (trattandosi di un concorso per un posto) e degli idonei o accanto ad ognuno di essi si deve indicare anche il voto, quantomeno complessivo?
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Così come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali, nell’ordinanza del 30 gennaio 2020, la normativa statale in materia di trasparenza contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 non prevede la diffusione dei dati personali contenuti nei documenti pubblicati online. Al riguardo viene precisato, inoltre che l’unica disposizione relativa a concorsi e prove selettive contenuta nell’art. 23, comma 1, lett. c), del predetto decreto (peraltro relativa alla pubblicazione di elementi di sintesi dei provvedimenti finali dei procedimenti e non degli atti, verbali, elenchi di ammessi, graduatorie formate a conclusione del procedimento, né delle informazioni concernenti eventuali prove intermedie), è stata abrogata dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 3), del d. lgs. 25/5/2016, n. 97.

Per quanto concerne gli obblighi da assolvere con la pubblicazione all’albo pretorio, lo stesso garante precisa che, al riguardo, risulta applicabile la disciplina di settore contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), che dispone, in primo luogo, che siano pubblicate “nell’albo pretorio del relativo ente” le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti locali territoriali e non anche, come nella questione sottoposta all’attenzione del Garante, i dati personali prima dettagliati nel par. 1 ai nn. 1-5, riferiti ai candidati che: sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita di n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata di n. XX soggetti in tutto; hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita (n. XX soggetti).

Conseguentemente non si ritiene che possano essere pubblicate esclusivamente le informazioni relative ai vincitori, limitandosi al nome e al cognome, escludendo la possibilità di riportare il nome dei candidati idonei. Certamente non è assolutamente consentito riportare il punteggio conseguito all’esito delle prove.

Sia chiaro che rimane impregiudicata la possibilità per ciascun partecipante di accedere alle informazioni che rentrino nella tutela dei propri interessi.

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