25. I consiglieri possono accedere agli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa?

Nel nostro comune diversi consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, hanno chiesto di accedere agli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa erogati con i soldi stanziati con l’Ordinanza n. 658/2020. Ne hanno diritto o possiamo negare l’accesso?


Al riguardo è bene evidenziare che la documentazione a cui si chiede di accedere contiene informazioni che riguardano il “disagio economico” dei cittadini che richiedono l’accesso al beneficio oltre che eventuali ulteriori informazioni sullo stato di salute o di infermità o indigenza. Tali informazioni, come è noto, sono escluse dall’accesso documentale, poiché riguardano situazioni che sono coperte dalla riservatezza ai fini della tutela delle persone fisiche.

Tuttavia, poiché la richiesta è stata inoltrata da un Consigliere comunale le argomentazioni prima evidenziate, debbono essere interpretate alla luce del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000. Tale provvedimento, infatti, all’art. 43 prevede che i Consiglieri abbiano il diritto di ottenere “tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato”.

Da quanto sopra potrebbe evincersi una generalizzata estensione del diritto di ogni consigliere comunale all’accesso a qualsiasi informazione sia detenuta dall’ente. Peraltro, pur nel riconoscimento di un eventuale diritto così ampio, lo stesso art. 43 richiama i consiglieri comunali al rispetto del “segreto” allo scopo di evitare ogni indebita divulgazione di dati personali.

Non va inoltre trascurato il fatto che il diritto del Consigliere all’accesso deve essere giustificato da “l’espletamento del proprio mandato”, pur riconoscendo che con questa espressione non si intende l’obbligo di dovere fare ricorso a una specifica motivazione, quanto invece, in modo generico, l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo.

Appare evidente, però, che nel caso di specie, si contrappongono due esigenze che inevitabilmente sono entrambe degne di tutela e per le quali è necessario individuare una modalità che ne concili il rispetto, facendo in modo che nessuna di esse prevalga a danno dell’altra.

Il diritto del Consigliere all’accesso, infatti, deve essere coniugato con la tutela della persona fisica che potrebbe risultare compromessa nel caso di divulgazione di dati personali relativi alla temporanea indigenza o allo stato di necessità. Per questa ragione, ad avviso dello scrivente, si rende necessario adottare una soluzione di “buon senso” che, senza operare alcuna limitazione al ruolo dei consiglieri comunali, garantisca la necessaria tutela ai cittadini che, per effetto delle misure adottate nel contenimento della pandemia, si trovano oggi nella “fragile” condizione, quindi degna di tutela, di dovere chiedere sostegno alla pubblica amministrazione.

Conseguentemente, nel contemperamento tra il diritto alla conoscenza dell’elenco dei cittadini che hanno richiesto il beneficio e il diritto alla riservatezza di questi ultimi, si ritiene di consigliare una ragionevole limitazione della diffusione dei dati personali. Resta inteso che tale limitazione non deve tradursi nell’impedimento dell’azione di controllo politico, ma si ritiene che ciò possa essere esercitato ricorrendo ad altre forme che ne soddisfino l’attuazione, senza necessariamente ricorrere alla indiscriminata diffusione degli elenchi a tutti i consiglieri che ne facciano richiesta.

Peraltro, è da rilevare che, non essendo ancora cessata l’emergenza il processo di riconoscimento delle provvidenze economiche può intendersi non concluso. E la divulgazione di notizie in ordine alle erogazioni effettuate potrebbe ingenerare occasioni di conflitto sociale tra chi ne ha già beneficiato e chi potrebbe beneficiarne in un secondo tempo o chi si ritenga comunque discriminato.

Tutte le ragioni sopra esposte indurrebbero a consigliare il differimento dell’accesso a un momento successivo, una volta cessata l’emergenza, semmai con l’attivazione di una verifica affidata ad una rosa ristretta di rappresentanti politici che assicurino la partecipazione della minoranza e che si limitino alla verifica degli atti astenendosi dalla riproduzione e dalla diffusione degli elenchi.

Total Page Visits: 1049 - Today Page Visits: 3