20. Video registrazione del consiglio comunale solo se regolamentata

Nel corso di un consiglio comunale alcuni cittadini hanno manifestato l’intendimento di effettuare una video ripresa della seduta. Al divieto opposto dal Presidente del Consiglio hanno obiettato che trattandosi di un evento pubblico, il diniego non era consentito e a tal fine hanno richiamato disposizioni del Garante per la tutela della privacy. Le chiediamo di volerci informare sull’effettivo diritto di potere riprendere, senza alcuna autorizzazione i lavori del consiglio comunale


La questione che si sottopone è stata affrontata sia dal Ministero dell’Interno, sia dal Garante per la protezione dei dati personali che hanno fornito una risposta univoca.

Al riguardo, infatti, pur riconoscendo che le sedute consiliari sono “pubbliche”, in quanto aperte alla partecipazione dei cittadini, si è evidenziata la necessità che, laddove si ricorra all’utilizzo di sistemi di registrazione o videoregistrazione, ciò venga regolamentato.
La regolamentazione si rende necessaria soprattutto in ragione del rischio che i temi oggetto del confronto possano essere decontestualizzati, inficiando il valore del libero confronto.
Nell’ambito della seduta consiliare, infatti, potrebbe farsi riferimento a situazioni o persone, nell’ambito dell’esercizio del potere di controllo, al solo scopo di sollecitare interventi chiarificatori, che se riportati all’esterno e in un contesto diverso acquisirebbero un valore diverso.
L’esigenza della regolamentazione ha dunque lo scopo di assicurare il giusto equilibrio tra il valore della trasparenza e quello della libera espressione nell’esercizio del mandato di amministratore. 
In linea di principio, dunque, non vi sono ostacoli che impediscano la video registrazione delle sedute consiliari, ma ciò può avvenire solo laddove i partecipanti alla seduta siano resi edotti del fatto che le riprese del confronto saranno esportata all’esterno della sala consiliare, con tutte le conseguenze a ciò connesse.
Per questa ragione le riprese delle sedute consiliari debbono essere preventivamente regolamentate e i partecipanti adeguatamente informati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 13 del RGPD.
Per quanto concerne la possibilità che il presidente del consiglio possa arbitrariamente concedere l’autorizzazione alla effettuazione delle riprese, si evidenzia l’esigenza che ciò avvenga a seguito di una decisione dell’organi consiliare nel suo complesso, a meno che tale facoltà non sia espressamente prevista nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
La questione è stata oggetto di una sentenza del TAR (riportata di seguito) che purtroppo, in qualche circostanza è stata annunciata come “via libera alle video registrazione”, mentre invece, riporta esattamente quanto sopra viene sintetizzato.
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