17. la pubblicazione di notifiche per irreperibilità

Nel nostro ente vengono pubblicati nell’albo pretorio gli avvisi relativi a persone sconosciute o irreperibili o che si rifiutino di ricevere copia di atti giudiziari, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile e procedura penale. Le chiediamo se, in questo caso, oltre a  indicare il nome della persona interessata, si possano aggiungere altre informazioni identificative della persona.


Le notifiche a persone sconosciute, irreperibili o che si rifiutino di ricevere copia degli atti, relativamente agli atti giudiziari, sono disciplinate dagli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile e dall’articolo 157 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la materia tributaria, il riferimento normativo, invece, è contenuto nell’articolo 60 del  DPR 600/1973 e nell’articolo 26 del DPR 602/1973.

È da precisare che si tratta di due discipline che prevedono diverse forme di notifica.

L’articolo 140 del codice di procedura civile, infatti, prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.”

E il primo comma dell’articolo 143, dello stesso codice di procedura civile dispone che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.”

La stessa formula, utilizzata dall’articolo 157 del codice di procedura penale, prevede il “deposito” presso la casa comunale, non la pubblicazione all’albo pretorio, peraltro prescrivendo, in modo dettagliato le modalità di attuazione (deposito in busta chiusa e sigillata…)

A conferma di ciò, laddove la notifica debba avvenire mediante l’affissione dell’avviso all’albo pretorio, l’articolo 26 del DPR 602/1973, lo prevede in modo esplicito con l’espressione “Nei casi previsti dall’art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

Da ciò si evince che, esclusivamente in quest’ultimo caso, vi sia una prescrizione esplicita che prevede la pubblicazione dell’avviso di deposito all’albo pretorio.

 

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