FOTOTRAPPOLE. Le prescrizioni e gli adempimenti da compiere

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Diversi Comuni richiedono quali prescrizioni sono richieste ai fini dell’installazione delle cosiddette “fototrappole” e quali adempimenti debbono essere adottati allo scopo di rispettare le previsioni normative.

Al riguardo è opportuno precisare che il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è ammesso se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso. E la gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali.

I Comuni, nell’esercizio dei poteri di propria competenza – come nel caso dell’accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa in materia ambientale (cfr., in particolare, artt. 192, “divieto di abbandono”, e 255, “abbandono di rifiuti”, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689) o dalle ordinanze sindacali sulla gestione e il conferimento dei rifiuti urbani – sono tenuti, in qualità di titolari del trattamento, in conformità al principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), a valutare se, tenuto conto dello specifico contesto locale, il trattamento di dati personali mediante dispositivi video, ai fini dell’accertamento di tali violazioni, sia effettivamente necessario e proporzionato.

Il titolare del trattamento è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), adottando misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

Oltre a rendere l’informativa di primo livello, mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza,  necessario fornire agli interessati anche delle “informazioni di secondo livello”, che devono “contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del [Regolamento]” ed “essere facilmente accessibili per l’interessato”.

Le informazioni di primo livello (cartello di avvertimento) debbono essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata e “dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento”. Inoltre debbono contenere un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni, ad esempio indicando un sito web sul quale è possibile consultare il testo dell’informativa estesa.

Il Garante precise che non è necessario rivelare l’ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

Nel caso in cui l’ente ricorra a soggetti esterni, sia per la gestione o manutenzione delle apparecchiature, sia per l’allestimento o il presidio delle centrali operative, è necessario che ciò sia oggetto di un atto specifico nel quale sia attribuita a quei soggetti la Responsabilità del trattamento per quelle fasi del processo che sono gestite in modo diretto

Lo stesso vale nel caso in cui, a seguito di un accertamento, l’ente ricorra a terzi per effettuare la postalizzazione e le notifiche agli interessati

In ogni caso, l’eventuale attribuzione di Responsabilità a soggetti esterni, deve sempre risultare nell’informativa che viene fornita agli interessati.

Ai fini dell’attivazione del sistema di videosorveglianza finalizzato a contrastare l’abbandono dei rifiuti è necessario quanto segue:

1) Regolamentazione riguardo alle modalità di attivazione, gestione, accesso all’informazione e conservazione dei filmati

2) Mappatura del processo e definizione degli impatti con la necessaria predisposizione della DPIA

3) Individuazione di eventuali responsabili del trattamento esterni che gestiscono impianti o ne curano la manutenzione.

4) Informativa di primo livello e di secondo livello

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