Il registro degli accessi: pubblicare anche i dati dell’accesso documentale?

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Diversi enti chiedono chiarimenti riguardo alle informazioni da pubblicare nel cosiddetto “registro degli accessi”.

È opportuno precisare, preliminarmente, che si tratta di un adempimento che non è previsto da alcun provvedimento normativo, ma è stato introdotto con le linee guida ANAC adottate con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

In quel documento si legge: “Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.
Da ciò discende l’opportunità che:
a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al § 3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso con i contenuti di cui al § 3.1.
c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).
Le presenti Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato. Una volta emanate, l’Autorità, ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato; a tal fine l’Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti.
Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale”.

Come si evince, si tratta di una “raccomandazione”. Ed è probabile che l’espressione “per tutte le tipologie di accesso” abbia indotto in errore spingendo a considerare anche la pubblicazione delle istanze relative all’accesso documentale.

In verità la disposizione fa riferimento al solo “accesso civico”, nelle sue diverse forme. Non è certamente prevista la pubblicazione dei dati relativi all’accesso documentale, soprattutto perchè quest’ultima forma di accesso riguarda richieste che si caratterizzano per un interesse personale diretto che, oltre a esulare dall’interesse generalizzato, può rivelare situazioni particolari che non è opportuno aprire alla conoscenza indiscriminata.

A conferma di quanto sopra è sufficiente consultare il sito di ANAC (vedi figura sottostante) nel quale viene pubblicato esclusivamente l’elenco delle richieste di accesso civico

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