GARANTE: Nessuna base giuridica richiede la pubblicazione del licenziamento all’albo pretorio

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Con il provvedimento n.299/2022 il Garante per la protezione dei dati personali condanna un comune, ancorché con una sanzione di lieve entità per avere pubblicato sul proprio sito istituzionale un provvedimento di licenziamento, nonostante che non recasse alcun riferimento diretto al dipendente sanzionato, ma esclusivamente la sua “matricola”.

Il provvedimento dell’Autorità risulta di particolare interesse poiché, oltre a ribadire che per “dato personale” si intende qualsiasi informazione che consente, anche indirettamente l’identificazione di un soggetto, afferma che la pubblicazione di quell’atto nell’albo pretorio, risulta carente di una “base giuridica”.

Il Comune, si legge nell’ordinanza, non ha comprovato l’esistenza di una specifica norma di legge che obblighi l’ente a pubblicare la determinazione di presa d’atto del licenziamento disciplinare di un dipendente, richiamando negli scritti difensivi la disciplina nazionale relativa alle pubblicazioni sull’albo pretorio degli enti locali (art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000). Al riguardo va ricordato che questa Autorità, in più occasioni, ha chiarito che anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità, non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online dei dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali.

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Paralipomeni sulla PA – basi giuridiche per le pubblicazioni di provvedimenti sull’albo pretorio

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