(VIDEO) TAR Emilia. È lecita la localizzazione delle auto di servizio, ma è necessario l’analisi di impatto DPIA

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Il Tar dell’Emilia Romagna (618/2022) esamina il ricorso presentato da una società che fornisce il servizio di geolocalizzazione delle autovetture, a seguito del provvedimento di diniego adottato dall’Ispettorato territoriale del lavoro, dopo avere interpellato le RSU, nonostante la stipula di un accordo con le RSU, riguardo l’installazione di nuovi dispositivi.

I giudici accolgono il ricorso della società ritenendo soddisfatte le esigenze di proporzionalità, minimizzazione e limitazione nella conservazione dei dati, ma richiedono che, accanto al dovere del datore di lavoro di fornire adeguata informativa vi è l’obbligo di eseguire un c.d. Data Protection Impact Assessment (DPIA), consistente in una valutazione preliminare di impatto posta a garanzia dei diritti del singolo, da espletare ogniqualvolta il trattamento dei dati comporti un rischio per i suoi diritti e le sue libertà (art. 35 GDPR): essa viene elaborata direttamente dal titolare e consiste nell’analisi di costi e rischi del trattamento, con predisposizione di eventuali contromisure.
L’art. 35 GDPR individua i casi in cui la valutazione d’impatto è necessaria e il Garante della privacy ha stabilito l’obbligo del DPIA per tutti i “trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti” (cfr. EWP 248, rev 01, in relazione ai criteri n. 3, 7 e 8).

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