Il Consiglio di Stato “ferma” il PIAO – (video sintesi)

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(video sintesi in basso)

La Sezione, nel riconoscere la rilevanza della scelta espressa con l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, esprime un parere favorevole sullo schema di Regolamento recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, sia pure condizionato a correttivi e a integrazioni che consentano di superare le criticità insite nelle modalità in cui ci si propone di creare le condizioni normative perché il Piao operi come strumento di effettiva semplificazione dell’azione e dell’organizzazione amministrativa.

In particolare, dal punto di vista sistematico e giuridico, l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, quale norma di delegificazione, assegna al Regolamento il solo compito di individuare e abrogare “gli adempimenti” relativi ai piani che saranno assorbiti nel nuovo Piao, senza indicare le disposizioni legislative che andranno ad essere abrogate con l’entrata in vigore del Regolamento né ponendo le norme generali di disciplina della materia.

Al Regolamento si affida perciò la sola pars destruens del disegno di delegificazione per la semplificazione, mentre la pars costruens, ovvero la concreta definizione di quello che sarà il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, viene demandata allo schema di decreto ministeriale cui lo stesso art. 6,  d.l. n. 80 affida l’adozione di un Piano Tipo, pensato come strumento di supporto delle amministrazioni, ma in realtà provvisto di un valore normativo, in quanto deputato, come rende palese la lettura del testo trasmesso a questo Consiglio per conoscenza, a integrare, anzi sostanzialmente a comporre, le scarne indicazioni offerte dall’art. 6, d.l. n. 80 del 2021.

Quanto allo schema di Regolamento, gli interventi abrogativi o comunque le modifiche soppressive o sostitutive appaiono poi piuttosto conservativi, distanti dalla logica di conservare solo ciò che è strettamente indispensabile e, comunque, configurati in termini tali che le loro ricadute non sono uniformi per tutti i piani dei quali si prevede l’assorbimento nel Piao, né per tutti i contesti legislativi di rispettivo riferimento, né per tutte le amministrazioni pubbliche.

Guardando poi agli aspetti sostanziali e operativi del disegno, del quale è parte lo schema di Regolamento, la Sezione ritiene che il nuovo strumento immaginato non debba configurarsi come un semplice layer of bureacracy entro il quale i diversi piani precedenti vadano semplicemente a giustapporsi ma debba esserne occasione di riconfigurazione e integrazione, dandosi come obiettivo di migliorare verso l’esterno, ossia verso i cittadini e le imprese, l’azione della pubblica amministrazione.

È questa la principale sfida alla quale è chiamato il Piao, nella sua intrinseca, attuale, eterogeneità. Sfida che peraltro possiede una valenza anche interna alle stesse pubbliche amministrazioni ad esso assoggettate, chiamate a un compito che, ove non si risolva nella mera addizione dei piani preesistenti, suppone la disponibilità di un capitale umano di competenze e di ambienti anche organizzativi che la stessa l. n. 131 del 2021 prevede debbano essere attrezzati all’interno e in esito ad altri processi di riforma i cui tempi non coincidono con quelli previsti per l’adozione del Piao. Il nuovo piano, in questa tempistica, subisce quindi anche una sorta di torsione per effetto della quale sembra chiamato a farsi punto di avvio delle innovazioni per il miglioramento dell’azione e dell’organizzazione amministrativa anziché proporsi quale loro punto di caduta.

La Sezione ritiene perciò di suggerire sin da subito un monitoraggio ad hoc che consenta di verificare e assicurare la fattibilità del disegno da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso interventi sul decreto ministeriale di adozione del Piano tipo, la cui natura sostanzialmente normativa, per come risulta sia dai contenuti, sia dalla (necessaria) funzione integrativa dell’ordinamento cui è destinato dagli elementi di contesto che sono stati esaminati, induce questo Consiglio di Stato a riservarsi di esprimere su di esso un apposito parere, una volta acquisito dall’Amministrazione, con la qualificazione di regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988.

 

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