Garante. Negato l’accesso civico ai documenti per la richiesta di cambio del numero civico
Il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento del 27 gennaio 2022) esamina un caso che deriva dal diniego opposto da un Comune a una richiesta di accesso civico per l’ostensione di copia integrale di tutta la documentazione presentata (peraltro risalente a quasi vent’anni fa) da un cittadino per ottenere l’attribuzione di un nuovo numero civico. Peraltro il richiedente, pur avendo avanzato la richiesta come “accesso civico”, ha precisato nell’istanza, di essere confinante e di possedere un interesse qualificato, essendo titolare di una servitù passiva sulla proprietà dei controinteressati.
Tuttavia il Comune tratta la questione solo ai fini dell’accesso civico generalizzato e a seguito della richiesta di riesame del diniego, chiede al Garante di esprimersi sulla possibilità di concedere quella tipologia di accesso.
L’Autorità prende visione degli atti e afferma che questi “contengono dati e informazioni personali di diversa natura e specie”. In particolare si tratta non solo di dati identificativi, anagrafici, di residenza, di recapiti telefoni (peraltro non necessariamente attuali) riferiti ai soggetti controinteressati, ma anche di notizie private relative alla proprietà posseduta e alle relative caratteristiche, delle planimetrie catastali del fabbricato e dell’appartamento interessato, del sopralluogo a suo tempo effettuato, della ricevuta del pagamento effettuato per «sopralluoghi numerazione civica».
Ossia di informazioni personali che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione – in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi – può integrare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Pertanto, tenuto conto della varia tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, ritiene che l’integrale ostensione determini un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Nella chiusura del provvedimento, evidentemente, il garante precisa che, le argomentazioni esposte attengono all’accesso civico e che rimane impregiudicata ogni valutazione del Comune di Venezia in ordine alla verifica, nel caso in esame, dell’eventuale esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» dell’istante che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta ai sensi del diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7/8/1990.