ANAC: l’oscuramento di un dato oggetto di pubblicazione deve essere motivato in modo esplicito

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L’ANAC interviene con un provvedimento di vigilanza (5264/2021) per stigmatizzare la diffusa pratica dell’oscuramento ingiustificato dei dati che sono oggetto di obbligo di pubblicazione, giustificato con il presunto rispetto della Privacy, eludendo così le disposizioni in materia di trasparenza e impedendo la conoscibilità degli atti amministrativi.

Dunque, con riferimento a una condotta analoga da parte di un Comune, l’Autorità afferma che qualora l’amministrazione si determini nel senso di omettere la pubblicazione di un determinato dato a tutela della riservatezza ovvero di altri interessi protetti da norme primarie e ritenuti nel caso concreto preminenti sull’esigenza di pubblicità e trasparenza, è opportuno inserire nella sottosezione ove il dato avrebbe dovuto essere pubblicato le motivazioni della decisione assunta, esplicitando i presupposti di fatto e diritto posti a fondamento della stessa, e garantendo in ogni caso la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, come prescritto dall’art. 6 del citato Decreto.

L’articolo richiamato dispone: 6. Restano fermi i limiti all’accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all’articolo 24, commi 1 e 6, della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

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