il Garante sanziona un Comune per la pubblicazione ridondante di dati in un’ordinanza di rimozione e sgombero

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Il Garante per la protezione dei dati personali (link al provvedimento in fondo alla pagina) ha comminato una sanzione, per violazione del trattamento dei dati personali, a un Comune che aveva pubblicato sul proprio sito delle ordinanze sindacali di rimozione e sgombero immediato, nonché di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, che contenevano dati e informazioni personali del soggetto obbligato e dei familiari, anche con la specificazione della data, del luogo di nascita, del codice fiscale e della residenza.

L’ente, inoltre, non aveva accolto la richiesta degli interessati finalizzati alla rimozione dei dati, costringendo questi a rivolgersi all’Autorità Garante.

Quest’ultimo ha ritenuto prive di pregio le osservazioni dell’ente riguardo al fatto che gli «abusi edilizi progressivamente perpetrati dal reclamante, avevano assunto rilevanza palese agli occhi dei cittadini  già prima dell’emanazione dei predetti atti ed avevano conseguito notorietà per l’evidenza e la rilevanza delle violazioni».

Tale argomentazione, infatti, non è stata presa in considerazione rilevando, invece, l’esigenza che il trattamento venisse effettuato da parte del Comune solo se  necessario per l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente e se i dati personali erano effettivamente «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati».

In tale quadro, si conferma l’illiceità del trattamento di dati personali, in quanto la diffusione dei dati e delle informazioni personali del reclamante e dei suoi familiari, contenuti nelle ordinanze sindacali n. XX e XX del XX pubblicate online risulta:

a) non conforme al principio di «minimizzazione» dei dati – con riferimento all’indicazione in chiaro della data e del luogo di nascita, del codice fiscale e della residenza – considerando che gli stessi non risultano essere stati «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati», in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;

b) priva di idonei presupposti normativi per il periodo eccedente i quindici giorni previsti dall’art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 per la pubblicazione nell’albo pretorio, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD.

link al provvedimento

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