l’ANAC ordina a un Ente la previsione di misure alternative alla rotazione

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L’Autorità nazionale anticorruzione ha ordinato a un ente locale l’inserimento di misure specifiche alternative alla rotazione, non avendo attuato quanto lo stesso ente aveva previsto al riguardo. (link)

Il provvedimento, pur non contenendo l’indicazione di sanzioni pecuniarie, prescrive l’inserimento di disposizioni specifiche nel prossimo PTPC, obbligando così l’ente a tale adempimento, il cui mancato rispetto, in applicazione del Regolamento adottato dall’ANAC (pur in assenza di una specifica disposizione di legge che lo preveda) potrebbe portare a considerare il Piano come “non adottato”, con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie.

A nulla è valsa la specificazione sulla sostanziale impossibilità di applicare la rotazione in una realtà comunale con un organico di 30 dipendenti, di cui solo sei con qualifica di categoria D e l’istituzione di cinque P.O.

Tuttavia non è da trascurare che l’Ente, probabilmente ha peccato di eccesso di zelo. Infatti, la previsione della rotazione preventiva del personale era una delle misure previste nello stesso PTPC dell’Ente, nel quale si prescrive, in un primo tempo l’obbligo della rotazione dopo dieci anni di permanenza nell’incarico e successivamente si dimezza questo periodo in cinque anni.

Da ciò discende che l’Autorità, in questa circostanza, ha semplicemente chiesto riscontro della previsione che l’Ente aveva inserito nel proprio Piano.

Tuttavia, l’Autorità, nel provvedimento sostiene che “la ridotta dimensione dell’Ente non giustifica l’impossibilità di applicare detta misura tout court anche tramite scelte organizzative che realizzino effetti analoghi a quelli cui mira la rotazione. E ciò soprattutto della pregressa interlocuzione con l’Autorità, che ha sin dall’inizio evidenziato criticità proprie del caso di specie.

Sul punto si osserva che l’Autorità ha dettato alcune indicazioni di semplificazioni rivolte esclusivamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dagli stessi a causa delle ridotte dimensioni organizzative e dell’esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.

Pertanto, prosegue l’Autorità, a fronte della dichiarata infungibilità delle posizioni organizzative, occorre intervenire nel rafforzamento delle misure alternative alla rotazione, che nel PTPCT 2020 del Comune di [omissis] sono previste in modo generico, senza una loro concreta illustrazione, comprensiva dei settori di attività ove esse si rendono più necessarie.

È quindi necessario fornire delle indicazioni sulle modalità operative in cui si possono concretizzare le cd. misure alternative alla rotazione, che debbono essere inserite in dettaglio nel redigendo PTPC 2021 – 2023.

Conseguentemente, l’Autorità ordina al Comune di adottare “concrete e specifiche misure alternative alla rotazione” del personale, esplicitandone le modalità attuative, correlate ai processi di riferimento indicati nella relativa mappatura. Le seguenti misure, indicate a titolo esemplificativo, debbono essere calibrate sulla specifica organizzazione dell’Ente e sono da considerarsi alternative alla rotazione di carattere generale:

  1. Meccanismo della doppia sottoscrizione dei procedimenti relativi alle P.O., in cui firmino, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell’atto finale;
  2. Individuazione di uno o più soggetti estranei all’ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell’ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti;
  3. Meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi);
  4. Condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
  5. Misure di articolazione delle competenze (“segregazione delle funzioni”) attribuendo a soggetti diversi compiti distinti: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare decisioni prese; d) effettuare verifiche e controlli.
  6. in considerazione di quanto previsto dall’allegato 2 al PNA 2019 (cap. 5) “dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza incrementando la pubblicazione obbligatoria”. In relazione a tale punto si segnala la necessità di pubblicare gli atti relativi al processo per il quale non è stata disposta la rotazione (nel pieno rispetto della normativa sulla privacy)
Dall’analisi viene spontaneo evidenziare che le “misure alternative” proposte non saranno di facile attuazione, proprio in considerazione della dimensioni dell’ente i cui 30 dipendenti non sono tutti funzionari, nè trattano le stesse materie.
Riguardo alla richiesta della “doppia sottoscrizione” è probabile che l’istruttore coincida con il funzionario, nè sembra praticabile, nemmeno dal punto di vista amministrativo, che un soggetto estraneo all’ufficio, si assuma le responsabilità di un procedimento la cui titolarità è attribuita a un altro soggetto; non si comprende come possa ipotizzassi un “lavoro in team”, in assenza di personale, nè come individuare diversi responsabili per le fasi procedimentali, nè come articolare le rispettive competenze.
Ad avviso di chi scrive, la misura più pertinente e sostenibile rimane il rafforzamento dei controlli amministrativi
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