ANAC: il principio di rotazione si applica anche negli affidamenti alle cooperative sociali

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Con la deliberazione 550/2019 l’Autorità, chiamata a esprimere un  parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016, affronta il tema dell’applicazione del principio di rotazione in caso di affidamento di un servizio a una cooperativa sociale.

L’istanza scaturisce dalla richiesta di una società cooperativa esclusa, non essendo stata invitata alla gara.

L’Autorità, ha richiamato la propria deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016, contenente le “Linee Guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” ove è precisato che “In assenza di previsioni alternative circa la procedura di affidamento da utilizzare, si ritiene che la materia debba essere disciplinata secondo i canoni previsti dal Codice dei Contratti, avendo a riferimento la natura degli affidamenti. In particolare, le stazioni appaltanti devono utilizzare le procedure previste dagli artt. 124, comma 6, e 125, comma 11, d. lgs. 163/2006, con i relativi obblighi di informazione e pubblicazione, per gli affidamenti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria di cui all’Allegato IIA (che ricomprendono la generalità dei servizi strumentali) o la procedura di cui all’art. 27, per gli affidamenti di cui all’Allegato IIB, riservando in entrambi i casi la partecipazione alle sole cooperativesociali di tipo B”;

Al riguardo viene precisato che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il principio di rotazione sia un corollario del principio di non discriminazione avente carattere oggettivo in quanto diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione dell’appalto.

Pertanto, l’invito alle stesse società cooperative a cui il servizio era affidato, costituisce una violazione del principio della rotazione.

Inoltre, in riferimento alla mancata valutazione della domanda di partecipazione alla gara, che l’istante afferma di aver presentato alla Stazione appaltante- pur in assenza di un formale invito – entro la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, si rileva che la lettera trasmessa non è un’offerta bensì una richiesta di invito ad offrire al fine di essere ammessa alla gara, con la conseguenza che obbligherebbe la stazione appaltante a valutare anche le offerte presentate dagli operatori economici non invitati entro la scadenza dei termini fissati dal bando di gara.

testo della deliberazione

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