Linee guida sul conflitto di interessi negli appalti (sintesi degli argomenti trattati)

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Con la deliberazione 494 del 5 giugno 2019 (pubblicata nei giorni scorsi) l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

Il documento era già noto nella versione “in bozza”, sottoposta all’esame del Consiglio di Stato che ha espresso alcune importanti osservazioni al riguardo, alcune delle quali (a giudizio di chi scrive) non sono state interamente recepite.

Il documento, evidentemente, fa espresso richiamo all’art. 42 del dlgs 50/2016 che disciplina il conflitto di interessi all’interno delle disposizioni relative ai contratti pubblici e fornisce alcune indicazioni riguardo alle tipologie di “conflitto” e agli interventi da adottare

È particolarmente utile l’allegato che contiene un prospetto articolato in “fasi”,” processi”, soggetti coinvolti” e “ambiti di rischio” che può tornare utile nell’aggiornamento del prossimo piano triennale di prevenzione della corruzione

Di seguito una breve sintesi del argomenti trattati (senza alcuna pretesa di completezza o esaustività). In fondo alla pagina il link al documento in versione integrale:

2.6  Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità ebuon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto edincompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

5.1 All’atto dell’assegnazione all’ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche,atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per quanto concerne i doveri d’ufficio dei dipendenti privati, analoghe previsioni si rinvengono nei modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché nei codici etici aziendali.

5.3  La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

6.3 Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato.

7.1. L’omissione delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 integra, per i dipendenti pubblici, un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del decreto delPresidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

8.2  La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l’insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all’articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

8.3  Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata ai sensi dei paragrafi 6 e 7 o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale.

8.5  Nel caso in cui il soggetto di cui al punto 8.3 accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneoa ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell’entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell’ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere:

  1. nell’adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli,comunicazione, pubblicità;
  2. nell’interventodialtrisoggetticonfunzionedisupervisioneecontrollo;
  3. nell’adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con

    riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

10 Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione.

10.1 Le stazioni appaltanti individuano preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati.L’individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante.

10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 tale indicazione è data nel PTPC all’interno della mappatura dei processi nell’area di rischio “contratti pubblici”.

12.1 Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria dei propri dipendenti, di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

12.2 L’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti diinteresse in capo ai dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento.

link al documento integrale

 

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