Il Consiglio di Stato sull’accesso finalizzato alla tutela di interessi giuridici

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Il Consiglio di Stato (sentenza in fondo alla pagina) esamina un caso in cui un ricorrente dichiara l’interesse a conoscere come è avvenuta la formazione del contenuto deliberativo degli atti impugnati e contesta che si tratti di un interesse di accesso civico al controllo generalizzato sull’attività della P.A, come ritenuto dal primo giudice erroneamente.

Al riguardo i giudici, accolgono il ricorso, finalizzato a ottenere l’accesso a tutta la documentazione, affermando che “il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti degli atti istruttori che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati e, così pure nei confronti degli atti che comprovano l’avvenuta comunicazione/ricezione di atti amministrativi.

La rilevanza dell’accesso ai fini della tutela degli interessi giuridici della parte richiedente va valutata ex parte actoris, e non ex parte iudicis: in altre parole, l’utilità dei documenti oggetto dell’istanza di accesso deve essere apprezzata nel prisma delle facoltà difensive della parte richiedente (Consiglio di Stato sez. III, 11/10/2017, n.4724).

L’utilità dei documenti ai fini dell’esplicazione delle facoltà difensive della parte richiedente deve intendersi nel senso della “pertinenza” degli stessi rispetto al thema decidendum delineato con la domanda di annullamento, e non nel senso più ristretto di idoneità degli stessi a determinare l’accoglimento della medesima domanda.”

testo della decisione

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