AGCOM sanziona il Comune per attività di comunicazione in periodo elettorale

Spread the love
L’AGCOM, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la deliberazione 276/2019 (link in fondo alla pagina) a titolo di sanzione, ha imposto a un sindaco la pubblicazione sul sito dell’ente, un avviso, per la durata di 15 giorni, nel quale fosse esplicitata la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”
La sanzione scaturisce da una segnalazione della Prefettura con la quale si segnalava che “l’attuale sindaco […]nonché’ candidato per le prossime amministrative del 26 maggio 2019, ha spedito a tutte le famiglie del comune l’acclusa lettera con la quale comunica la imminente possibilità di poter servire alcune zone del paese con la rete del gas metano, problema percepito come impellente dalla comunità e che forma oggetto del programma elettorale di entrambi i candidati”.
L’Autorità rileva che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale.
Peraltro, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

La lettera oggetto di segnalazione, pur essendo assimilabile a un’attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune, divulgata a titolo attività di trasparente rendicontazione sociale, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

Conseguentemente viene ordinato al Comune di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica dell’atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza della lettera del 18 maggio 2019 con oggetto“Comunicazione del Sindaco di XXX in merito ai lavori del Gas Metano”, consegnata ai cittadini del territorio comunale in occasione dei nuovi interventi di metanizzazione, a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Il Comune, inoltre è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione alla stessa Autorità.

testo della deliberazione

Total Page Visits: 1656 - Today Page Visits: 3