Audizione del presidente Cantone sul tema del “conflitto di interessi”

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Il tema del conflitto di interessi, già oggetto di diversi interventi dell’Autorità, da ultimo, una prima predisposizione di linee guida relativa al conflitto di interessi negli appalti, oggetto di una successiva deliberazione del Consiglio di Stato, viene esaminato in occasione di un’audizione presso la Commissione Affari Costituzionali, di cui viene pubblicato il documento (link in fondo alla pagina).

Il conflitto di interessi viene definito come ” la situazione nella quale si viene a trovare un funzionario pubblico legittimamente in carica, quando una sua decisione pubblica (a anche la sola partecipazione alla decisione) possa essere impropriamente influenzata dall’esistenza di interessi particolari verso i quali il funzionario sia per diverse ragioni molto sensibile, distorcendo la cura imparziale dell’interesse pubblico”

“Vi è un dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni pubbliche che accomuna i funzionari onorari, cioè coloro che svolgono la carica pubblica per la durata del mandato politico, e i funzionari professionali, che svolgono i propri compiti in modo permanente al servizio di istituzioni pubbliche, con i quali si comprendono tanto i magistrati addetti alle funzioni giurisdizionali quanto i pubblici dipendenti addetti allo svolgimento di funzioni amministrative.”

Il documento individua quattro strumenti di prevenzione del conflitto:

  1. Dapprima vi sono gli strumenti che impediscono l’accesso o la permanenza nella carica pubblica di soggetti che si trovino in situazioni, anche temporanee, di cura di interessi particolari che non diano sufficienti garanzie di imparzialità (ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità).
  2. Vi sono, poi, strumenti che impediscono ai titolari di cariche pubbliche (coloro che sono stati legittimamente investiti dalla carica) di coltivare interessi particolari in conflitto con l’interesse pubblico (incompatibilità, autorizzazioni ad incarichi esterni, astensione dalla partecipazione a singole decisioni pubbliche).
  3. I conflitti di interesse sono prevenuti anche attraverso la fissazione di doveri di comportamento (dichiarazione del conflitto, effettiva astensione dalla partecipazione alla decisione).
  4. L’ordinamento cura, ormai, anche la fase successiva allo svolgimento della funzione pubblica, conl’introduzione di divieti all’assunzione di incarichi privati (all’assunzione cioè di interessi particolari)immediatamente dopo la cessazione dell’esercizio della carica, se tale esercizio ha riguardato, anche potenzialmente, tali interessi (il c.d. pantouflage).

Tali strumenti sono impiegati dall’ordinamento italiano in modo nettamentedifferenziato tra funzionari “politici” e funzionari professionali.

Significativi sono, poi, (prosegue il documento) gli strumenti di prevenzione del conflitto di interessi per i funzionari in carica, a partire dal principio generale della incompatibilità tra il lavoro con una pubblica amministrazione el’esercizio di attività commerciali o professionali (art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957), rafforzato, per gli incarichi dirigenziali amministrativi, dalle incompatibilità fissate dal d.lgs. n. 39 del 2013 (in parallelo con la disciplina delle inconferibilità). Così come vanno richiamate le norme puntuali sulla necessità diautorizzazione da parte dell’amministrazione per l’assunzione, da parte del dipendente in servizio, diincarichi esterni, anche presso soggetti privati, autorizzazione che può essere rilasciata solo ove non sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 190 del 2012).

La prevenzione del conflitto di interessi si realizza, inoltre, anche in termini di doveri ricadenti sui pubblici dipendenti di segnalare le situazioni di conflitto e di astenersi dalla partecipazione alle decisioni amministrative.

Il presidente Cantone rileva che spesso è stata contestata l’applicazione del principio di imparzialità alle decisioni politiche, in quanto la politica sarebbe il territorio della parzialità, della necessaria dialettica tra diverse visioni del mondo. In realtà il principio di imparzialità si applica sicuramente alle decisioni di carattere amministrativo (un atto di indirizzo di un organo politico non può guidare l’amministrazione verso decisioni parziali, che avvantaggino interessi particolari in conflitto con l’interesse pubblico), ma ormai anche a decisioni di carattere legislativo.

In sostanza il problema non può essere risolto, afferma il presidente Cantone, in termini di esclusione dei titolari di incarichi politici dall’applicazione di strumenti volti a garantire l’imparzialità delle decisioni pubbliche, ma solo in termini di necessaria graduazione nell’applicazione di tali strumenti.

testo del documento

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