TAR. Il diritto di accesso finalizzato alla difesa dei diritto non è “controllo generalizzato”

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Il Tar Lazio viene chiamato a esprimersi in un giudizio promosso da un cittadino che, essendo confinante e direttamente interessato agli interventi di natura edilizia e commerciale di un’impresa, da cui riceve un oggettivo nocumento,  chiede al Comune l’accesso “a tutti gli atti, note, licenza, richieste, ordinanze e revoche, allegati, pratiche sia di conformità edilizia, agibilità, rilevazioni emissioni di gas, pratiche e autorizzazioni rilasciate da altri enti per conformità impianti e tutta la documentazione prodotta in seguito di accertamenti, per la distribuzione carburanti…” ricevendo, il diniego per asserito “controllo generalizzato”.

Al riguardo si esprime il Tribunale accogliendo il ricordo del richiedente, affermando che “le istanze di accesso agli atti, anche se in modo non così circostanziato (ma difficilmente sarebbe stato possibile per la ricorrente operare in modi differente) altro non possano che ritenersi finalizzate non ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, ma alla acquisizione degli atti relativi agli specifici procedimenti amministrativi all’esito dei quali l’Amministrazione si è determinata in senso favorevole alle controinteressate, revocando i provvedimenti di demolizione di manufatti considerati abusivi e di sospensione dell’attività”.

E’ evidente, anche in ragione della circostanza per la quale le istanze di accesso in questione costituiscono espressamente (cfr. domande di accesso del 12.9.2018) implementazione di pregresse istanze, come risulti nella circostanza in esame percepibile e definibile l’interesse della ricorrente ad acquisire gli atti dei predetti procedimenti amministrativi per azionare forme di possibile tutela e per verificare la legittimità dell’operato del Comune e degli ulteriori soggetti pubblici eventualmente coinvolti non nella prospettiva di un interesse generalizzato, bensì in presenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad esercitare l’accesso ai predetti atti procedimentali ossia a tutti quelli prodromici all’adozione dei procedimenti amministrativi inerenti sia l’impianto di distribuzione di carburanti, sia l’attività di autolavaggio al fine di verificare la legittimità dell’azione amministrativa di cui è ictu oculi destinataria dei relativi effetti incidenti sulle sue posizioni giuridiche soggettive di proprietaria di immobile adiacente ai riferiti esercizi commerciali”.

link al testo della decisione

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