il conflitto di disinteresse*
Mentre le preoccupazioni del legislatore si dirigono verso le interferenze sulle decisioni e le azioni amministrative, per assicurare che siano imparziali, viene il sospetto che un altro pericolo si affacci all’interno della macchina amministrativa. E non si tratta di cosa opposta o diversa al “conflitto di interessi”.
Quest’ultimo, infatti, si manifesta quando le azioni o le decisioni vengono assunte “deviando” dall’interesse pubblico (che deve alimentare ogni azione amministrativa) per soddisfare il conseguimento di interessi “diversi”, cioè per recare vantaggio (o danno) a soggetti o imprese che non hanno diritto.
La fattispecie prevede, necessariamente, un “interessamento”, cioè l’impegno a portare a termine un procedimento o definire un atto perché questo potrà avvantaggiare qualcuno che risulti congiunto, parente, conoscente o che abbia “interessi in comune” che risultino in conflitto con l’interesse pubblico.
Ciò vuol dire che, perché vi sia conflitto, non deve trattarsi di un’azione involontaria o di inerzia. A meno che l’inerzia non sia intenzionale e proprio grazie a essa si ottenga il risultato sperato in termini di vantaggio o danno ingiusto (art. 319 c.p.).
Il problema del conflitto di interessi (che mi piace declinare al plurale, non come “conflitto di interesse” ritenendo che se l’interesse è uno solo non vi è alcun conflitto) è ampiamente diffuso e preoccupante, ma credo sia strettamente collegato a un’altra forma di conflitto: il “conflitto di disinteresse”.
Non è preso in esame dagli studiosi della prevenzione della corruzione, ma invece ne rappresenta la causa principale. Anzi, esprime proprio uno di quei fenomeni che vengono definiti come “piaga sociale”.
Questo genere di conflitto si manifesta tutte quelle volte che l’operatore pubblico, pur essendo assunto alle dipendenze della pubblica amministrazione, per realizzare i suoi fini istituzionali, non riesce a trovare alcuna motivazione e si rifugia nelle ragioni che giustificano l’inattività o la dilazione.
Potremmo definire questo fenomeno come il mancato esercizio del proprio ruolo e delle responsabilità che vi sono connesse.
È comprensibile l’attenzione del legislatore nei confronti dei dipendenti che, attraverso il raggiro, fanno risultare la propria presenza in servizio. Ma il problema più grave delle pubbliche amministrazioni non è soltanto la “frequentazione” da parte dei dipendenti, quanto il loro effettivo impegno per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Anzi, se mi si consente un’iperbole (che ha un fondamento di verità), ciascuno di noi certamente conosce dei casi in cui l’attività lavorativa riesce più fluida ed efficiente proprio grazie all’assenza di soggetti che ne turberebbero l’andamento o condizionerebbero il clima.
Abbiamo illustri esempi di dipendenti che, pur se presenti, non traducono questo in azioni concludenti.
A ciò si aggiunga il caso di chi, dovendo esprimere un parere si trova dinnanzi a un bivio: con il parere favorevole può rispondere delle conseguenze dell’atto; con un parere negativo può invocare la propria estraneità agli effetti che saranno prodotti.
Ci troviamo quindi nel paradosso per cui il conflitto di interessi, anche quello potenziale, mi obbliga all’astensione lasciando ad altri l’onere di intervenire. E nel caso di verifiche o pareri, il timore o l’indolenza possono indurre allo stesso risultato: l’astensione.
E quando un atto (legittimo, si intende!) necessario non viene espletato, nasce l’esigenza di cercare qualcun altro a cui rivolgersi. Il tema non riguarda soltanto il “back office”, riguarda anche i cittadini che, di fronte a impiegati indolenti, distratti o “non sufficientemente motivati”, si trovano costretti a rivolgersi altrove o trovare “altre strade”… meno nobili.
Pensate il danno sociale se questo “conflitto di disinteresse” dovesse intaccare il legislatore o gli uffici di Governo, o le amministrazioni centrali.
*) pubblicato su www.marcoaurelio.comune.roma.it