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Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 65/2026 ha confermato il comportamento di una pubblica amministrazione che non ha accolto la richiesta di un candidato escluso di accesso alla documentazione relative agli atri candidati non vincitori.
Ciò in quanto tali atti contengono dati e informazioni personali che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). |