ANAC. Sintesi della deliberazione 586/2019 sulla pubblicazione dei redditi dei dirigenti ex art. 14

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Con la deliberazione 586/2019 (link in fondo alla pagina), l’ANAC torna sul tema che riguarda gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 33/2013.

Sulla questione è sorta una controversia relativa alla estensione degli obblighi di pubblicazione dei redditi ai dirigenti e alle posizioni organizzative, a seguito della eccezione di costituzionalità sollevata da alcuni dirigenti del Garante per la protezione dei dati.

Al riguardo, a seguito della decisione della Corte Costituzionale e della revoca dell’efficacia di una precedente deliberazione, l’Autorità emana un provvedimento che espone in dettaglio la questione e definisce gli adempimenti conseguenti.

Di seguito quelli di maggiore rilievo che riguardano gli enti locali.

2.4.3 Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per i titolari di incarichi dirigenziali si conferma quanto previsto dalla delibera 241/2017, con conseguente applicazionedell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. da a) a e), ad esclusione della lett. f).

2.4.4. Titolari di posizioni organizzative

Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al co. 1-quinquiesdell’art. 14, la sentenza della Corte impone di riconsiderare, alla luce del criterio della complessità dellaposizione organizzativa rivestita, le indicazioni contenute nella delibera 241/2017.

Così, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorseumane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l’applicazione della sola lett. f).

È confermata, invece, l’indicazione di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale.

2.4.7 I dirigenti negli Enti e società in controllo pubblico

Con riferimento ai dirigenti nelle società in controllo pubblico e negli enti di diritto privato di cuiall’art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013, il criterio indicato dalla Corte costituzionale consente diconfermare le indicazioni già date dall’Autorità nella delibera n. 1134/2017 (par. 3.1.3 “La Trasparenza applicazione dell’art. 14 agli enti e alle società in controllo pubblico”).

In particolare, ai direttori generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14,co. 1, lett. da a) a f), mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all’art. 14, co. 1,lett. da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).

3. Pubblicazione dei dati pregressi

Altro problema attiene alla pubblicazione dei dati che eventualmente le amministrazioni, le società e gli enti non avessero pubblicato in via cautelativa da quando la questione di costituzionalità èstata sottoposta all’attenzione della Corte.

In proposito, giova rammentare che l’ANAC si era limitata con delibera n. 382/2017 a sospendere la delibera 241/2017 con riferimento alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co.1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, e la propria attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza previsti. Analogamente aveva operato con riferimento agliobblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1 ter, con il comunicato del Presidente del 7 marzo 2018.

Tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte e del fatto che il giudizio innanzi al TAR è circoscritto alle parti, si ritiene che, a seguito della sentenza della Corte, le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini indicati nella presente delibera, anche per il periodo pregresso.

Nel ribadire l’immediata applicabilità degli obblighi di trasparenza oggetto della presente delibera,l’Autorità provvederà a svolgere l’attività di vigilanza sugli obblighi in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito dell’Autorità.

Di seguito il testo dell’art. 14 del decreto legislativo 33/2013

testo della deliberazione

 

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